ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01104

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 99 del 11/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: VIVIANI LORENZO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2018
COIN DIMITRI LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2018
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2018
GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2018
LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2018
LO MONTE CARMELO LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2018
LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 11/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO delegato in data 11/12/2018
Stato iter:
12/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/12/2018
Resoconto GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 12/12/2018
Resoconto MANZATO FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 12/12/2018
Resoconto GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/12/2018

SVOLTO IL 12/12/2018

CONCLUSO IL 12/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01104
presentato da
VIVIANI Lorenzo
testo di
Martedì 11 dicembre 2018, seduta n. 99

   VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LO MONTE e LOLINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   nel periodo dal 1996 al 2000, con l'intervento della «Cassa per la formazione della proprietà contadina» – oggi Ismea – molti agricoltori acquistarono un terreno agricolo con patto di riservato dominio ovvero il terreno veniva acquistato dallo Stato che si riservava la proprietà del fondo fino al pagamento dell'ultima rata del mutuo. Il patto di riservato dominio si può sciogliere, con atto notarile, estinguendo il debito con lo Stato a patire dal 5° anno dall'acquisto;

   gli acquirenti, altresì, sono obbligati per 5 anni a non vendere il terreno, a coltivarlo direttamente e a eseguire miglioramenti o mantenerlo in buone condizioni;

   originariamente il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 817 del 1971 prevedeva che «i fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice fossero soggetti per trenta anni al vincolo di indivisibilità.». Successivamente, con la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 228 del 2001 questo vincolo è stato ridotto a quindici anni; quindi, gli acquirenti sono obbligati per 15 anni a mantenere indivisibile il fondo;

   si pone un problema per coloro i quali si sono svincolati da Ismea liquidando il debito residuo con lo Stato, ma non possono comunque vendere parte del terreno;

   il comma 5 dell'articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 228 del 2001 prevede che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto»;

   la formulazione con cui è stato elaborato il suddetto comma 5 sembra aver creato delle difficoltà interpretative da parte di notai e avvocati, i quali ritengono che la disposizione sia rivolta solo a coloro che hanno acquistato i terreni in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 228 del 2001, ovvero dopo il 30 giugno 2001 e a coloro che li hanno acquistati in data antecedente al 30 giugno 1996;

   sembra quindi che esista una sorta di «buco» normativo di 5 anni, durante il quale i soggetti che hanno acquistato terreni con l'aiuto dello Stato non possano usufruire della riduzione del vincolo di indivisibilità –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di dare una interpretazione univoca a questa norma per risolvere l'ambiguità che sembra aver creato la modifica introdotta, per poter dare certezza alle persone che si trovano nella summenzionata situazione.
(5-01104)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 dicembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-01104

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  l'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dimezza i tempi di conduzione e indivisibilità dei terreni acquistati con l'intervento dell'allora Cassa della proprietà contadina, oggi ISMEA, rispettivamente da 10 anni a 5 e da 30 anni a 15 anni.
  Il comma 5 dello stesso articolo prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del decreto medesimo, facendo in tal modo salvo il nuovo limite introdotto dei 5 anni del patto di riservato dominio ed estendendo l'applicabilità all'acquisto avvenuto nell'arco temporale di tempo precedente di almeno 5 anni e non ancora esaurito per effetto della vendita del bene.
  L'interpretazione logica e sistematica della norma, pertanto, induce a ritenere che la stessa vada intesa nel senso che i termini previsti dall'articolo si applicano a tutti i contratti sottoscritti nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della norma e tale interpretazione non crea alcun «buco normativo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

proprieta' fondiaria agricola

debito