ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01093

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 99 del 11/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 11/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/12/2018
Stato iter:
13/12/2018
Fasi iter:

RITIRATO IL 13/12/2018

CONCLUSO IL 13/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01093
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Martedì 11 dicembre 2018, seduta n. 99

   OSNATO e BUTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in risposta all'interrogazione n. 5/00653, svolta presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, in merito al problema della responsabilità del rappresentante indiretto per dichiarazione d'intento falsa o incompleta per operazioni doganali, il Governo ha ritenuto l'operatore doganale con rappresentanza indiretta responsabile, citando l'articolo 77 del codice doganale unionale, senza considerare che lo stesso si riferisce ad una operazione doganale relativa a dazi all'importazione e non all'Iva;

   nella risposta del Governo, il citato articolo 8, comma 3, della legge n. 213 del 2000 dà per scontato che l'espressione normativa «spedizioniere doganale» si riferisca unicamente al doganalista con rappresentanza diretta e non anche all'operatore doganale con rappresentanza indiretta, pur trovandosi, quest'ultimo, nelle medesime condizioni che hanno fatto decidere al legislatore di escludere lo spedizioniere doganale;

   il richiamo alla sentenza n. 7720 del 2013 della Corte di Cassazione non sembra appropriato, dato che il problema si riferisce ad una situazione verificatasi dopo la sentenza, relativa ad una diversa procedura che prevedeva la consegna della dichiarazione d'intento alla dogana e non all'Agenzia delle entrate;

   infine, relativamente all'implementazione del sistema telematico dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014, al comma 1, lettera a), dispone che: le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite da: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica». La dichiarazione sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione;

   è necessario procedere tempestivamente alla corretta funzionalità del sistema informatico e all'adozione di una disposizione che preveda la possibilità per l'operatore doganale di assumere notizie dal sistema informatico stesso sulla legittimità della dichiarazione d'intento;

   è improcrastinabile una corretta interpretazione del citato articolo 20 relativamente ai 120 giorni nei quali l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento, ed è necessario tutelare quanti, senza malafede e responsabilità, si trovano a dover affrontare, per quanto esposto, contenziosi lunghi e costosi –:

   quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo in ordine a quanto evidenziato in premessa.
(5-01093)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

formalita' di dogana

monopolio