ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01036

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 94 del 05/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 17/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 30/11/2018
Stato iter:
17/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/01/2019
Resoconto GIULIANO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 17/01/2019
Resoconto MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/12/2018

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/01/2019

DISCUSSIONE IL 17/01/2019

SVOLTO IL 17/01/2019

CONCLUSO IL 17/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01036
presentato da
GEMMATO Marcello
testo presentato
Mercoledì 5 dicembre 2018
modificato
Giovedì 17 gennaio 2019, seduta n. 110

   GEMMATO, MOLLICONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la Corte dei conti, in una recente relazione (deliberazione 10 settembre 2018, n. 18/2018/G), definisce non soddisfacente lo stato di attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (legge n. 289 del 2002), tenuto conto che dalla programmazione originaria sono ormai passati 13 anni, e che su 2.651 interventi programmati, ben 637, corrispondenti al 24,02 per cento, non risultavano attivi al 31 dicembre 2017;

   la Corte dei conti evidenzia che, alla data del 4 giugno 2018, su 39.847 scuole ben 17.160 (43 per cento) risultano in zona sismica 1 e 2 (cioè dove possono verificarsi terremoti, rispettivamente fortissimi e forti) e oltre il 50 per cento di questi risale a prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica (1976) e solo il 21 per cento delle scuole presenti in queste aree risulta conforme alla normativa tecnica di costruzione antisismica;

   la relazione della Corte dei conti configura lo scenario dell'adeguamento alla normativa antisismica di tutti gli edifici scolastici esistenti in Italia, rilevando la gravità della mancata messa a norma dal punto di vista sismico per molti di essi, tenuto conto delle conseguenze e della giurisprudenza penale in materia;

   secondo quanto riportato dalla Corte dei conti, in materia di adeguamento alla normativa antisismica si è recentemente pronunciata la Corte di cassazione (Sezione VI penale, n. 190 del 2018);

   la Corte afferma che «... il caso di specie riguardava un'ipotesi di sequestro preventivo disposto dal Gip su un plesso scolastico, in un procedimento collegato ad un rinvio a giudizio per omissione di atti d'ufficio per un edificio il cui uso per l'istruzione scolastica era stato consentito nonostante il mancato adeguamento alle norme antisismiche ex articolo 328 c.p. nei confronti del sindaco, in concorso con l'assessore ai lavori pubblici e con il responsabile dei servizi tecnici...»;

   dalla relazione si evince che la sentenza avrebbe «...affermato l'erroneità del mancato riconoscimento, da parte del giudice di merito, dell'aggravamento delle conseguenze del reato di omissione di atti di ufficio, contestato per aver omesso di inibire (in ragione della bassa sismicità della zona e del rilevato minimo scostamento dai parametri tecnici di edificazione dell'immobile) al persistente uso della collettività un edificio scolastico, in quanto non rispondente a criteri di adeguatezza sismica...»;

   nel pronunciarsi, la Corte avrebbe affermato un principio di portata estremamente rilevante per il panorama delle strutture scolastiche che non risultino in regola con la normativa antisismica, poiché avrebbe «... annullato la sentenza di merito e disposto il rinvio al competente tribunale, affermando che il pericolo legittimante l'adozione del sequestro preventivo deve intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto...»;

   appare evidente che, come afferma la stessa Corte dei conti nelle sue conclusioni, «...Le conseguenze sul patrimonio scolastico sono evidentemente di portata assai rilevante, in quanto il patrimonio scolastico che, a seguito delle ricognizioni effettuate, fosse riscontrato non perfettamente in regola con le norme antisismiche, non dovrebbe essere destinato all'istruzione scolastica...» e dunque potrebbe essere sottoposto a sequestro preventivo –:

   se il Governo intenda chiarire, anche alla luce della giurisprudenza penale e della recente sentenza della Corte di cassazione di cui in premessa, la quale afferma che il pericolo legittimante l'adozione del sequestro preventivo di un edificio deve intendersi insito nella violazione della normativa di settore antisismica indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto, quali iniziative di competenza intenda adottare qualora si riscontrassero strutture scolastiche non conformi ai disposti delle norme vigenti in materia antisismica;

   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di accelerare e garantire la messa in sicurezza delle strutture scolastiche che, a seguito di futuri monitoraggi, non dovessero risultare in regola con le norme vigenti in materia antisismica.
(5-01036)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01036
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istituto di istruzione

prevenzione antisismica

relazione