ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2018
BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2018
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2018
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2018
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2018
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2018
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 27/11/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/11/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/11/2018
Resoconto BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/11/2018
Resoconto BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 28/11/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/11/2018

SVOLTO IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01007
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Martedì 27 novembre 2018, seduta n. 91

   GIACOMONI, BERGAMINI, BIGNAMI, BARATTO, MARTINO, BENIGNI, CATTANEO e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo lo studio «Software & web companies» realizzato nel 2017 da Mediobanca, tra il 2012 e il 2016 grandi operatori della cosiddetta Internet economy avrebbero versato circa 46 miliardi di euro di tasse in meno grazie al ricorso alla tassazione in paradisi fiscali e ai vari sistemi di elusione fiscale. Un risparmio di 11,5 miliardi nel solo 2016. Secondo il citato report nel 2016 Microsoft, ad esempio, avrebbe risparmiato 3,6 miliardi di euro (4,5 per cento del fatturato), Alphabet 2,5 miliardi (2,9 per cento e Facebook 1,5 miliardi;

   dal dicembre 2012 gli agenti del gruppo «Tutela entrate» della Guardia di finanza di Milano hanno avviato su richiesta della Procura un'indagine per chiarire se Facebook abbia nascosto al fisco una «stabile organizzazione» omettendo così di versare in Italia le tasse sui redditi ottenuti dalla pubblicità, in favore di Paesi dove la tassazione è molto più favorevole;

   il periodo fiscale in cui la Guardia di finanza ha condotto l'indagine è compreso tra il 2010 e il 2016 e si è chiuso nel giugno 2018 con la contestazione di 296,7 milioni di euro di redditi prodotti da Facebook Italy srl non dichiarati e ben 54 milioni di euro di omesso versamento, da cui scaturiscono sanzioni per 100 milioni di euro;

   è notizia del 22 novembre 2018 che, cadendo l'accusa di «stabile organizzazione», alla società italiana del colosso dei social network è contestato il trasferimento di servizi e denaro a società estere dello stesso gruppo Facebook al fine di ottenere un vantaggio fiscale, a detrimento delle casse pubbliche del nostro Paese;

   a fronte di tale contestazione Facebook ha concluso un accordo con l'Agenzia delle entrate per il versamento di 100,4 milioni di euro quale «accertamento con adesione» a copertura di tutto il periodo 2010-2016 e comprensivo di tutte le varie voci di imposta e reddito. Purtuttavia, non sono chiari i criteri agli interroganti in base ai quali sia stata individuata la somma con cui sia stato raggiunto detto accordo e se la somma versata escluda qualsiasi altro onere a carico della società nei confronti del fisco italiano –:

   quali elementi si intendano fornire rispetto alle questioni evidenziate in premessa, chiarendo quali iniziative il Governo intenda assumere in futuro in casi analoghi sotto il profilo del regime fiscale da applicare, considerata quelle che gli interroganti giudicano la rilevante disparità di trattamenti tra quello – di estremo favore – riservato alle grandi società del web e quello, evidentemente non di favore, riservato ai contribuenti italiani.
(5-01007)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01007

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato l'attenzione sulla chiusura della contestazione fiscale nei confronti di Facebook Italy S.r.l., che ha determinato per la società del gruppo un versamento complessivo di 100,4 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2016, chiedono chiarimenti in merito ai criteri in base ai quali è stata individuata la somma alla base di detto accordo fiscale, sulla circostanza se la somma versata escluda qualsiasi altro onere a carico della società nei confronti del fisco e quali iniziative si intendano assumere in futuro in casi analoghi.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento agli aspetti di politica fiscale, va considerato come il legislatore italiano, già a partire dal 2014, sia intervenuto in materia di tassazione in Italia dei redditi riconducibili alle multinazionali della digital economy.
  Con l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, inserito in sede di conversione, infatti, è stato introdotto un istituto di comunicazione e cooperazione rafforzata, rivolto alle imprese non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 50 miliardi di euro e che svolgono in Italia attività economiche suscettibili di configurare, nel loro complesso, una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.
  Inoltre, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all'articolo 1, commi da 1011 a 1019, ha introdotto nel nostro ordinamento un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici e rese nei confronti di soggetti residenti, qualificabili sostituti di imposta ex articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel territorio dello Stato.
  In tale disciplina, si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata.
  Ai fini della tassazione, tali prestazioni di servizi sono soggette a prelievo fiscale pari al 3 per cento del corrispettivo dovuto per ciascuna prestazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; importo che deve essere prelevato dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui prestatori, all'atto del pagamento del corrispettivo, e successivamente versata all'erario. Le richiamate fattispecie imponibili, ai sensi del comma 1012 della predetta legge istitutiva, avrebbero dovuto essere individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018.
  Tuttavia, allo stato attuale, l'adozione del decreto attuativo è in fase di istruttoria, anche al fine di tener conto degli sviluppi normativi europei.
  È, peraltro, in discussione presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di direttiva relativa ad un'imposta applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali. Tale direttiva sarà oggetto anche del prossimo Consiglio ECOFIN di dicembre, in vista del quale la Presidenza di turno austriaca sta fortemente adoperandosi al fine del raggiungimento di un accordo politico che consenta una rapida approvazione della direttiva.
  Con particolare riferimento, poi, alla chiusura della contestazione nei confronti del Gruppo Facebook, si fa presente che la stessa si è basata prevalentemente su una applicazione delle pertinenti disposizioni in materia di prezzi di trasferimento, senza tuttavia alcuna riduzione degli importi contestati in sede di verifica, assicurando un trattamento tributario e sanzionatorio coerente con quelli applicati a situazioni caratterizzate da analoghi fatti e circostanze.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sul reddito

detrazione fiscale

imposta diretta