ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: INVIDIA NICCOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2018
PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/11/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/11/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/11/2018
Resoconto INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/11/2018
Resoconto INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/11/2018

SVOLTO IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01004
presentato da
INVIDIA Niccolò
testo di
Martedì 27 novembre 2018, seduta n. 91

   INVIDIA, CURRÒ e PALLINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il trattamento speciale di disoccupazione per i frontalieri è stato regolamentato fino al 1° aprile 2012 dalla legge n. 147 del 1997 che, rifacendosi all'accordo tra l'Italia e la Svizzera firmato a Berna il 12 dicembre 1978, ha introdotto il principio di retrocessione finanziaria dei contributi pagati dai lavoratori frontalieri per la disoccupazione;

   la suddetta normativa ha previsto, all'articolo 1, commi 2 e 3 di affidare all'Inps la gestione, di un fondo, avente contabilità separata, finalizzato all'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione, limitati all'esaurimento delle disponibilità della gestione;

   come confermato dal sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali del Governo Letta in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00124, il suddetto fondo, nell'anno 2013, si attestava a 270 milioni di euro. Attualmente non è dato sapere a quanto ammontino le risorse residue del fondo in parola;

   a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE)883/2004, il pagamento dell'indennità di disoccupazione è stato posto a carico dell'istituzione competente dello Stato di residenza del lavoratore (paragrafo 5-a dell'articolo 65), ossia all'Italia, che ha accreditato i periodi di assicurazione ricadenti sotto la legislazione della Confederazione elvetica, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore risultasse già assicurato nel quadro di tale legislazione;

   in base all'interpretazione fornita dal Governo italiano al suddetto regolamento dal 1° aprile 2012 i lavoratori italiani in Svizzera avrebbero diritto soltanto all'indennità di «disoccupazione ordinaria», nonostante la legge n. 147 del 2007 non sia mai stata superata da una norma di rango primario;

   appare paradossale che una diretta interpretazione ed applicazione dell'Inps, espressa nelle circolari n. 3 dell'8 gennaio 2013 e n. 50 del 4 aprile 2013, abbia implicitamente «invalidato» le disposizioni contenute nella citata legge n. 147 del 1997, che opera in un campo specifico;

   a causa di detta interpretazione ai lavoratori frontalieri in stato di disoccupazione sono conseguiti gravi danni economici che hanno accentuato inoltre il fenomeno di dumping salariale esistente nel mercato del lavoro svizzero –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intraprendere ogni iniziativa utile a ripristinare la corretta applicazione della legge n. 147 del 1997 facendo sì che le risorse residue del fondo Inps a contabilità separata, presumibilmente stimabili in circa 350 milioni di euro, vengano separate da altri fondi e utilizzate esclusivamente per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione dei frontalieri della Confederazione elvetica.
(5-01004)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01004

  In riferimento all'interrogazione in esame, rappresento quanto segue.
  I rapporti tra Italia e Svizzera in materia di trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, sono stati regolati fino al 2009, dall'Accordo del 1978 fra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione, il quale prevedeva l'intera retrocessione ad un fondo con contabilità separata presso l'INPS, dei contributi di disoccupazione versati in Svizzera e l'erogazione di prestazioni di disoccupazione «ad hoc» da parte dell'INPS, secondo le modalità previste dalla legge 147/1997, di applicazione dell'accordo stesso.
  Nel 2002 viene stipulato l'Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione, che prevede l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; contestualmente, tuttavia, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, lo Stato italiano ottenne di mantenere in vigore, per un periodo di sette anni e quindi fino al 2009, il precedente accordo bilaterale più favorevole ai frontalieri italiani.
  Allo scadere dei sette anni, nonostante le richieste da parte italiana, la Svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali in materia di disoccupazione.
  Pertanto, nei rapporti tra Italia e Svizzera, a partire dal giugno 2009, data dalla quale non è più vigente la legge 147/97, si è completata l'applicabilità dei regolamenti europei alla Svizzera, ricomprendendo anche il settore della disoccupazione dei frontalieri (articolo 71 del Regolamento n. 1408/71 fino al 30 marzo 2012 e articolo 65 del Regolamento n. 883/2004 dal 1o aprile 2012), in base al quale lo Stato di residenza versa le prestazioni di disoccupazione a fronte di un rimborso da parte dello Stato di ultima occupazione.
  A tal proposito, l'Inps, a seguito di richiesta di chiarimenti, ha specificato a questo Ministero che il diritto, la misura e la durata delle prestazioni di disoccupazione di questi lavoratori sono determinate analogamente a quanto previsto per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia. Nello specifico, per gli eventi di cessazione verificatisi fino al 2012 ai lavoratori in questione è stata corrisposta l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali; per gli eventi di cessazione verificatisi a decorrere dal 2013 sono state corrisposte le indennità di disoccupazione ASpi e miniASpi introdotte dalla legge n. 92 del 2012; ed infine per gli eventi di cessazione verificatisi dal 1o maggio 2015 è stata corrisposta la nuova indennità di disoccupazione NASpI, introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 2015.
  Quanto invece alla richiesta degli interroganti di utilizzazione delle somme del Fondo istituito presso l'INPS con la citata L. 147/97 – che ad oggi ammontano a oltre 276 milioni di euro –, è da evidenziare che l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione previsti dalla legge stessa a favore dei lavoratori frontalieri, dovrebbe attuarsi mediante una innovazione della normativa vigente di contenuto analogo alla legge 147/97, ormai non più in vigore.
  Al riguardo, tuttavia, rappresento che il Ministero dell'economia e delle finanze si è espresso, nel 2013, nel senso che tali somme già acquisite dall'ente, non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa e devono essere utilizzate per il finanziamento delle prestazioni di disoccupazione previste dalla vigente normativa italiana.
  Concludo, in ogni caso, evidenziando che la normativa in questione è attualmente oggetto di un ampio processo di riforma – nell'ambito anche di una revisione generale del regolamento n. 883/2004 – e che questo Governo si impegna a seguire il tema, si da assicurare che restino tutelati al meglio i lavoratori frontalieri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disoccupazione