ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00915

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 78 del 07/11/2018
Abbinamenti
Atto 5/00804 abbinato in data 21/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2018
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2018
DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2018
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2018
LIBRANDI GIANFRANCO PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2018
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2018
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 07/11/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/11/2018
Stato iter:
21/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/11/2018
Resoconto UNGARO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/11/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/11/2018
Resoconto UNGARO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 21/11/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/11/2018

DISCUSSIONE IL 21/11/2018

SVOLTO IL 21/11/2018

CONCLUSO IL 21/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00915
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Mercoledì 7 novembre 2018, seduta n. 78

   UNGARO, FREGOLENT, COLANINNO, DEL BARBA, FRAGOMELI, LIBRANDI, MANCINI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   a decorrere dal 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito e di credito;

   il decreto ministeriale del 24 gennaio 2014 ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro;

   per diffondere i pagamenti tracciabili, nel corso della precedente legislatura, sono stati previste disposizioni agevolative, volte a contenere le commissioni interbancarie in conformità alla normativa europea;

   il regolamento (UE)2015/751, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, prevede, da un lato, un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito e dello 0,3 per cento sulle operazioni con carte di credito, dall'altro una serie di disposizioni in materia di regole commerciali che si applicano a tutte le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni di pagamento basate su carta;

   il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) n. 751/2015, fissando i limiti alle commissioni interbancarie da applicarsi alle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, recando una disciplina transitoria opzionale applicabile fino al 9 dicembre 2020 nonché la disciplina a regime;

   con il parere n. 1446 del 1° giugno 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato sullo schema di decreto, sul quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il formale concerto, recante il regolamento per la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, ritenendo che la sanzione per mancanza di installazione del Pos non ha la copertura costituzionale perché la norma primaria non ne fissa i criteri;

   l'adozione del provvedimento assume particolare rilievo nella misura in cui la previsione di specifiche sanzioni comminate in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici consente di rendere effettivo ed efficace tale obbligo;

   la tracciabilità dei pagamenti e la fatturazione elettronica messi in campo dal precedente Governo, hanno il merito di semplificare le procedure amministrative e disincentivare i comportamenti illeciti ai fini del contrasto all'evasione –:

   quali iniziative il Governo intenda mettere in campo al fine di rendere effettivo ed efficace l'obbligo di accettazione dei pagamenti attraverso strumenti tracciabili.
(5-00915)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 novembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00915

  Con le interrogazioni in riferimento, di analogo contenuto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato l'inammissibilità dello schema di regolamento che prevede un meccanismo sanzionatorio per i casi di diniego dell'utilizzo di forme di pagamento elettroniche, si chiede al Governo, rispettivamente, se ritenga di emanare una specifica normativa che promuova la diffusione dei pagamenti elettronici su larga scala e quali misure intenda mettere in campo per rendere effettivo l'obbligo di accettazione dei pagamenti attraverso strumenti tracciabili.
  Al riguardo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si precisa, preliminarmente, che la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere interlocutorio n. 625/2018, esaminata a monte la previsione legislativa legittimante l'adozione del regolamento in argomento, ha ritenuto che l'articolo 15, comma 4 (rectius comma 5), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (come modificato per effetto dell'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) non rispetti il principio della riserva di legge, recato dall'articolo 23 della Costituzione.
  Si rileva, quindi, un vulnus a detto principio, secondo cui; «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Infatti, pur vertendosi in materia di riserva a carattere relativo – che consente all'autorità amministrativa ampi margini di regolazione della fattispecie – le esigenze sottese al rispetto del principio di legalità in senso sostanziale non appaiono adeguatamente soddisfatte da una norma, quale quella in esame, priva di criteri direttivi, sostanziali e procedurali di guida dell'azione amministrativa.
  La previsione contestata dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia – vengano disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare al verificarsi della violazione dell'obbligo previsto dal comma 4. Ai sensi di quest'ultima norma, a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
  Del resto non ha incontrato il favore del Supremo Organo di Giustizia amministrativa neanche il richiamo fatto, nello schema di regolamento, alla disciplina recata dall'articolo 693 del Codice Penale, trattandosi – come evidenziato – di norma indirizzata a tutelare un diverso bene giuridico, ovvero la tutela della moneta legale, che non si sovrappone alla tutela degli interessi sottesi all'iniziativa in discussione, che attengono alla lotta al riciclaggio, alle frodi e all'elusione fiscale, alla valorizzazione della tracciabilità dei flussi finanziari anche attraverso strumenti tecnologici.
  Tutto ciò premesso, ne consegue che la soluzione praticabile sia quella di intervenire direttamente sul testo normativo primario, in modo da superare ed integrare le carenze evidenziate e promuovere, quindi, la diffusione e l'uso dei pagamenti elettronici su vasta scala.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

moneta elettronica

diritto comunitario

evasione fiscale