Legislatura: 18Seduta di annuncio: 78 del 07/11/2018
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 07/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 07/11/2018
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/11/2018 Resoconto CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 28/11/2018 Resoconto CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA DICHIARAZIONE GOVERNO 28/11/2018 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 28/11/2018
SVOLTO IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
OSNATO e CIABURRO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la legge 31 gennaio 1994, n. 97, (cosiddetta legge Carlotto) ha istituito una fiscalità agevolata per le attività economiche nei comuni delle aree montane;
in questi ultimi anni si sta assistendo ad un continuo spopolamento delle terre alte e una drammatica riduzione delle attività agricole, artigianali, commerciali e turistiche in tali territori;
il maggior calo lo si è avuto nei territori delle «Terre Alte», che non sono solo terre di montagna ma anche terre interne o di collina, luoghi nei quali non vi è più la presenza di alcun tipo di esercizio commerciale;
ad oggi in oltre duecento comuni italiani non viene più alzata alcuna serranda di locali commerciali;
molti giovani vorrebbero tornare a vivere nei luoghi dai quali le loro famiglie sono partite anni fa, e sovente avrebbero l'intenzione di avviare una attività commerciale, un ristorante, un emporio o tornare a piccole produzioni agricole o artigianali, ma le regole attuali non hanno voluto distinguere un negozio posto in un'area marginale della nostra Patria da una attività commerciale posta nel cuore di una delle grandi città;
la legge n. 97 del 1994, adottata oltre venti anni fa, quando cominciavano a mostrarsi i primi segnali della crisi delle aree montane, era volta a favorire il mantenimento delle attività commerciali presenti sui territori, e a favorirne l'avvio di nuove, prevedendo che gli esercizi commerciali di prossimità, posti nei comuni montani con meno di mille abitanti e per i centri abitati con meno di cinquecento abitanti, potessero fruire di regimi fiscali agevolativi;
l'articolo 16 della legge dispone, infatti, che per tali comuni «la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale»;
tale articolo, tuttavia, non ha mai trovato applicazione, a causa della mancata emanazione dei necessari provvedimenti di attuazione –:
per quali motivi non abbiano trovato applicazione sinora le richiamate disposizioni fiscali di cui alla legge n. 97 del 1994 e se non ritenga di adottare con urgenza le iniziative necessarie, al fine di evitare il definitivo isolamento e spopolamento dei territori montani.
(5-00912)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per le quali non abbiano finora trovato applicazione le disposizioni contenute nella legge n. 97 del 1994 (cosiddetta legge Carlotto) in tema di fiscalità agevolata a favore delle attività economiche nei comuni delle aree montane con particolare riferimento allo stato di attuazione della disciplina prevista dall'articolo 16 rubricato «Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali».
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si fa presente quanto segue.
La norma prevede che la determinazione del reddito d'impresa per i soggetti esercenti attività commerciali e per i pubblici esercizi con volume d'affari assoggettato all'IVA, nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000, situati nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti o nei centri abitati con meno di 500 abitanti situati nei comuni montani, possa avvenire, per gli anni d'imposta successivi, sulla base di un concordato con gli Uffici della amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese sono esonerate dalla tenuta della documentazione contabile.
Al riguardo, si rappresenta che tale articolo è da ritenersi non più vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che abroga tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
Peraltro, il Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici – con la circolare n. 192 del 23 ottobre 2000 ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'articolo 16 in commento, resasi necessaria a seguito dell'introduzione nell'ordinamento tributario dell'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al sopracitato decreto legislativo n. 218 del 1997, che configura un unico modello di definizione dei rapporti tributari in contraddittorio con il contribuente.
Vengono così evitate discriminazioni nei confronti dei piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane, i quali verrebbero ammessi a definire le proprie posizioni tributarie solamente in via preventiva e non anche, come previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997, dopo l'attivazione delle procedure di accertamento.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):bilancio di societa'
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