Legislatura: 18Seduta di annuncio: 78 del 07/11/2018
Primo firmatario: FATUZZO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/11/2018 POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/11/2018
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 08/11/2018 Resoconto FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 08/11/2018 Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 08/11/2018 Resoconto FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 08/11/2018
SVOLTO IL 08/11/2018
CONCLUSO IL 08/11/2018
FATUZZO, ZANGRILLO e POLVERINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda dall'Inps, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
la predetta prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda qualora risultino soddisfatti i requisiti richiesti in termini sanitari e amministrativi;
i pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa;
agli interroganti risulterebbe, secondo denunce ricevute direttamente da soggetti interessati, che vi sono casi di mancato recepimento da parte di persone inabili, come accertato dalle competenti commissioni;
in particolare, è giunto agli interroganti il caso del pensionato A. D., nato il 6 agosto 1938 a Piove di Sacco e residente a Lentate sul Seveso il cui status di inabilità è stato accertato pari al 100 per cento dalla competente commissione della ASL Milano 3 in data 4 aprile 2003. Il soggetto percepirebbe poco più di 600 euro di reddito mensile, ciononostante non risulta abbia mai percepito da Inps, nell'arco degli ultimi quindici anni, l'assegno mensile spettante, pari a circa 450 euro –:
se il Ministro, con particolare riguardo al caso specifico illustrato in premessa, conosca le cause della mancata erogazione della prestazione e quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare il diritto alle prestazioni assistenziali di cui in premessa.
(5-00909)
In riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente l'erogazione delle pensioni di inabilità, e nello specifico il caso del pensionato evidenziato dall'onorevole interrogante, rappresento quanto segue.
La pensione di inabilità è «una prestazione economica, erogata a domanda dall'INPS, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
Com’è noto la pensione di inabilità, istituita con l'articolo 12 della legge del 30 marzo 1971 n. 118, è concessa ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, oggi 66 anni e 7 mesi in virtù dell'adeguamento della speranza di vita, nei cui confronti sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale e permanente del 100 per cento (invalidi totali).
La concessione della pensione per inabilità richiede che, oltre al requisito sanitario, vengano verificati altri requisiti socio economici, ovvero: reddito non superiore ai limiti di legge; residenza stabile ed abituale nel territorio dello Stato; cittadinanza italiana; età dai 18 anni ai 65 anni (oggi 66 anni e 7 mesi).
Ciò premesso, affinché la prestazione venga messa in pagamento, il cittadino deve comunicare alla Sede INPS i propri dati anagrafici, nonché le coordinate bancarie necessarie ai fini dell'accredito della pensione stessa. Dalla ricezione delle suddette informazioni, l'istituto ha a disposizione 120 giorni per liquidare la prestazione.
Per quanto riguarda l'accertamento medico-legale per la sussistenza dei requisiti, segnalo che tale attività, affidata alle Commissioni mediche ASL, è stata trasferita all'INPS dal 1o gennaio 2007 (legge 2 dicembre 2005, n. 248).
Dall'interrogazione emerge che la visita del cittadino fu effettuata presso la competente Commissione ASL di Milano 3 in data 4 aprile 2003.
Alla luce di quanto esposto, l'INPS ha reso noto che la situazione rappresentata dall'onorevole interrogante attiene a un periodo nel quale l'istituto non era coinvolto nell'accertamento del requisito sanitario in parola, né aveva la gestione della fase concessoria della prestazione.
In riferimento al caso specifico del pensionato citato dall'onorevole interrogante, il Governo si impegna a richiedere ulteriori accertamenti agli Istituti competenti fornendo nel più breve tempo possibile informazioni dettagliate.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sussidio di assistenza
pensionato