ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00884

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 77 del 06/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: TRIZZINO GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2018
CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2018
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 06/11/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 06/11/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00884
presentato da
TRIZZINO Giorgio
testo di
Martedì 6 novembre 2018, seduta n. 77

   TRIZZINO, BOLOGNA, CHIAZZESE e D'ARRANDO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 22 dicembre 2017 il Parlamento ha approvato la legge n. 219 riguardante le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Dat) ossia l'atto in cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari;

   l'articolo 5 della predetta legge sancisce che: «il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico»;

   il fascicolo sanitario elettronico (Fse) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con tutti i professionisti sanitari che abbiano prerogative di accesso ad esso al fine di garantire prestazioni sanitarie più efficaci ed efficienti per ogni singolo paziente. È costituito da un nucleo minimo di documenti indispensabili che devono essere resi disponibili dal sistema e da documenti integrativi che permettono di ampliare la sfera di utilizzo del fascicolo stesso a supporto dei differenti percorsi attivati per garantire la continuità assistenziale;

   anche nelle regioni in cui non risulta attivo le procedure per la definitiva attuazione sono in fase avanzata di avviamento (a breve operativo anche in Sicilia);

   all'interno del fascicolo si possono trovare documenti di tipo sanitario, di tipo amministrativo e le prescrizioni mediche e farmaceutiche;

   il profilo sanitario sintetico (Patient Summary) è invece il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal Medico di medicina generale (Mmg) e dal pediatra di libera scelta (Pls) che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta. Attraverso il profilo sanitario sintetico il Mmg/Pls fornisce velocemente una universale presentazione del paziente che sintetizza tutti e soli i dati ritenuti rilevanti e li rende disponibili a tutti i possibili operatori sanitari autorizzati alla consultazione;

   il profilo sanitario sintetico è uno dei documenti che fanno parte del nucleo minimo del fascicolo sanitario elettronico;

   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2015, n. 178 – Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico – è stato elaborato il disciplinare tecnico del fascicolo sanitario elettronico (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 263 dell'11 novembre 2015);

   essendo stato elaborato in epoca precedente alla promulgazione della legge sulle Dat, il profilo sanitario sintetico non contiene i contenuti informativi necessari per la registrazione delle Dat stesse nel Fse;

   risulta quindi necessario avviare le procedure per inserire nel Fse la possibilità di registrare l'esistenza di Dat depositate dal cittadino (registro nazionale, ufficio stato civile, registro notarile) o le Dat stesse, per consentire di rendere note e operanti le volontà espresse in tema di trattamenti sanitari, qualora l'interessato dovesse trovarsi in condizioni da non poterle esprimere personalmente. Il fascicolo sanitario elettronico, infatti, rappresenta lo strumento più idoneo, facilmente accessibile in modo ubiquitario, per rilevare e accertare l'esistenza di Dat depositate –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questa lacuna normativa e quali iniziative di competenza intenda porre in essere al riguardo.
(5-00884)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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