ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00820

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 70 del 24/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/10/2018
Stato iter:
26/10/2018
Fasi iter:

RITIRATO IL 26/10/2018

CONCLUSO IL 26/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00820
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Mercoledì 24 ottobre 2018, seduta n. 70

   MURELLI, CAPARVI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI e MOSCHIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 25 settembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte del Jobs Act riguardante il calcolo delle indennità in caso di licenziamento ingiustificato;

   la norma prevedeva che l'indennizzo fosse calcolato in base all'anzianità del lavoratore: due mensilità di indennizzo per ogni anno lavorativo effettuato;

   il cosiddetto «decreto dignità» ha introdotto alcune modifiche, stabilendo che l'indennizzo deve essere pari a un minimo di sei mensilità fino ad un massimo di 36 mensilità;

   per la Corte, prevedere un'indennità crescente in base alla sola anzianità di servizio del lavoratore è «contrario ai princìpi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro» sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione;

   in altri termini la Corte ha «bocciato» il principio del ristoro monetario quale forma sostitutiva della tutela reale nei casi di recesso illegittimo, il che significa un ritorno al passato, con un potere discrezionale in capo ai giudici del lavoro per decidere caso per caso;

   l'innalzamento dell'indennizzo a 36 mesi di anzianità, per quanto valevole nell'ottica di tutelare la dignità del lavoratore illegittimamente licenziato, in combinato alla citata sentenza della Corte costituzionale ed alle conseguenze da essa derivanti, rischia di intimorire la categoria datoriale, con la conseguenza di frenare il ricorso ai contratti a tempo indeterminato e, quindi, di fatto, la crescita occupazionale stabile –:

   se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda urgentemente adottare per superare le criticità derivanti dalla pronuncia di cui in premessa e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il «decreto dignità».
(5-00820)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

contratto di lavoro

licenziamento