ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00806

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 70 del 24/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUERINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2018
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2018
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2018
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2018
DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2018
LIBRANDI GIANFRANCO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2018
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2018
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2018
UNGARO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 24/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/10/2018
Stato iter:
25/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/10/2018
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 25/10/2018
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/10/2018
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/10/2018

SVOLTO IL 25/10/2018

CONCLUSO IL 25/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00806
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 24 ottobre 2018, seduta n. 70

   FRAGOMELI, GUERINI, FREGOLENT, ASCANI, COLANINNO, DEL BARBA, LIBRANDI, MANCINI, TOPO e UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che ha individuato le nuove modalità di determinazione dell'Isee, per la concessione di prestazioni sociali agevolate limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, prevede, all'articolo 5, comma 3, che il patrimonio immobiliare all'estero sia pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, detratto il valore dei mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato;

   l'articolo 10, comma 7, lettera m) del medesimo decreto prevede che siano autodichiarate le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, comma 3, nonché l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

   l'articolo 11, comma 3 del medesimo decreto, inoltre, prevede che, in relazione ai medesimi dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individui e renda disponibile all'Inps, omissioni e difformità degli stessi dati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria e, per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'Inps stabilisca, procedure per il controllo automatico;

   sulla base della legislazione vigente, pertanto, l'obbligo dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni spetta all'Inps, all'Agenzia delle entrate e agli enti locali interessati;

   alcuni comuni italiani starebbero richiedendo a cittadini stranieri residenti in Italia, non appartenenti all'Unione europea, documentazione integrativa rispetto all'Isee rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero – corredata di traduzione in italiano – sulle proprietà e la composizione del nucleo familiare nel Paese di origine ai fini della fruizione delle prestazioni sociosanitarie agevolate;

   l'impossibilità di reperire tale documentazione dallo Stato estero comporta una evidente discriminazione di cittadini costretti a pagare la tariffa massima prevista per le fasce di reddito più elevate, pur avendo diritto all'agevolazione;

   la procedura di valutazione patrimoniale non può essere applicata in maniera disomogenea sul territorio nazionale sulla base di regolamenti comunali –:

   se il Ministro interrogato intenda chiarire, per quanto di competenza, che l'unica documentazione da presentare per la valutazione dei requisiti di natura economica e patrimoniale sia l'Isee promuovendo lo sviluppo di accordi internazionali tra le amministrazioni finanziarie che permettano di effettuare i necessari controlli senza penalizzare le fasce di cittadini più deboli.
(5-00806)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00806

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono chiarimenti in merito al fatto se, ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate, la sola documentazione da presentare per la valutazione dei requisiti economici e patrimoniali sia la dichiarazione ISEE. Ciò in quanto alcuni comuni italiani starebbero richiedendo a cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea ma residenti in Italia, ai fini della fruizione delle prestazioni sociali agevolate, una documentazione integrativa rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero attestante proprietà e composizione del nucleo familiare.
  Al riguardo, ritiene che la questione concernente la documentazione richiesta ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate non rientri tra le competenze né di questa Amministrazione né della Commissione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'

parita' di trattamento

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