ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00804

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 70 del 24/10/2018
Abbinamenti
Atto 5/00915 abbinato in data 21/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 24/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/10/2018
Stato iter:
21/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/11/2018
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 21/11/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/11/2018
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/10/2018

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 21/11/2018

DISCUSSIONE IL 21/11/2018

SVOLTO IL 21/11/2018

CONCLUSO IL 21/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00804
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Mercoledì 24 ottobre 2018, seduta n. 70

   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con parere n. 1446 del 2018, il Consiglio di Stato ha ritenuto non ammissibile lo schema di regolamento del Ministero dell'economia emanato di concerto con quello dello sviluppo economico che detta un meccanismo sanzionatorio con il quale si cerca di contrastare il diniego all'utilizzo di forme di pagamento elettronico;

   il provvedimento, superando le indicazioni generiche della norma madre, faceva riferimento all'articolo 693 del codice penale, secondo cui: «chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro», una scelta giudicata dai giudici amministrativi troppo «creativa»;

   invero, l'assetto normativo attuale, pur imponendo a chi vende prodotti o presta servizi di possedere strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carte, non prevede alcuna sanzione in caso di mancata installazione del Pos o di mancata accettazione del pagamento, una carenza che ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa;

   in realtà, la sanzione sarebbe dovuta entrare in vigore già dal 1° febbraio 2016 per effetto del decreto attuativo previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che, contestualmente, aveva ridotto a 5 euro l'importo da cui accettare i pagamenti tracciabili;

   il Consiglio di Stato nel parere richiesto, pur sottolineando l'importanza dell'obbligo di Pos ai fini della lotta al riciclaggio, all'evasione e all'elusione fiscale, aggiunge che il medesimo obiettivo deve: «necessariamente essere conseguito con l'adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l'aspetto formale e sostanziale, dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico»;

   la scelta del Governo di riferirsi ad una norma esistente (nella fattispecie l'articolo 693 del codice penale) e di applicarla per analogia ad altri casi, si pone in contrasto per l'interrogante con il principio della «riserva di legge» di cui all'articolo 23 della Costituzione, in base al quale: «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», principio, peraltro, ulteriormente ribadito dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, secondo cui: «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» –:

   se non ritenga di assumere iniziative volte a superare i rilievi sollevati dal Consiglio di Stato ed esposti in premessa, tramite una normativa ad hoc che, al fine di promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti elettronici su vasta scala, preveda un efficace sistema sanzionatorio atto a scoraggiarne il diniego.
(5-00804)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 novembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00804

  Con le interrogazioni in riferimento, di analogo contenuto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato l'inammissibilità dello schema di regolamento che prevede un meccanismo sanzionatorio per i casi di diniego dell'utilizzo di forme di pagamento elettroniche, si chiede al Governo, rispettivamente, se ritenga di emanare una specifica normativa che promuova la diffusione dei pagamenti elettronici su larga scala e quali misure intenda mettere in campo per rendere effettivo l'obbligo di accettazione dei pagamenti attraverso strumenti tracciabili.
  Al riguardo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si precisa, preliminarmente, che la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere interlocutorio n. 625/2018, esaminata a monte la previsione legislativa legittimante l'adozione del regolamento in argomento, ha ritenuto che l'articolo 15, comma 4 (rectius comma 5), del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (come modificato per effetto dell'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) non rispetti il principio della riserva di legge, recato dall'articolo 23 della Costituzione.
  Si rileva, quindi, un vulnus a detto principio, secondo cui; «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Infatti, pur vertendosi in materia di riserva a carattere relativo – che consente all'autorità amministrativa ampi margini di regolazione della fattispecie – le esigenze sottese al rispetto del principio di legalità in senso sostanziale non appaiono adeguatamente soddisfatte da una norma, quale quella in esame, priva di criteri direttivi, sostanziali e procedurali di guida dell'azione amministrativa.
  La previsione contestata dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia – vengano disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare al verificarsi della violazione dell'obbligo previsto dal comma 4. Ai sensi di quest'ultima norma, a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
  Del resto non ha incontrato il favore del Supremo Organo di Giustizia amministrativa neanche il richiamo fatto, nello schema di regolamento, alla disciplina recata dall'articolo 693 del Codice Penale, trattandosi – come evidenziato – di norma indirizzata a tutelare un diverso bene giuridico, ovvero la tutela della moneta legale, che non si sovrappone alla tutela degli interessi sottesi all'iniziativa in discussione, che attengono alla lotta al riciclaggio, alle frodi e all'elusione fiscale, alla valorizzazione della tracciabilità dei flussi finanziari anche attraverso strumenti tecnologici.
  Tutto ciò premesso, ne consegue che la soluzione praticabile sia quella di intervenire direttamente sul testo normativo primario, in modo da superare ed integrare le carenze evidenziate e promuovere, quindi, la diffusione e l'uso dei pagamenti elettronici su vasta scala.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice penale

evasione fiscale

moneta elettronica