ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00792

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 69 del 23/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 23/10/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00792
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Martedì 23 ottobre 2018, seduta n. 69

   GEMMATO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   da anni, nel quartiere Libertà di Bari insiste, e desta forti preoccupazioni per la probabile e nociva esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, la presenza di ripetitori Radio Rai 1, Radio Rai 2 e Radio Rai 3 afferenti a un'antenna di proprietà Telecom installata sul palazzo sede di Telecom Italia, in via Napoli;

   la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 (1999/519/CE), relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE), prevede che gli Stati membri adottino un quadro comune di norme per la protezione del pubblico dall'esposizione a campi elettromagnetici. Il Consiglio evidenziò l'esigenza di armonizzazione delle normative nazionali al fine di garantire a tutti i cittadini comunitari lo stesso elevato livello di protezione adottando misure relative alle sorgenti o alle attività che determinano l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, quando il tempo di esposizione risulti significativo;

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003), in attuazione della legge quadro in materia di elettrosmog (legge n. 36 del 2001), ha fissato i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Lo stesso decreto ha altresì definito gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai CEM e individuato le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione;

   nei mesi di giugno, ottobre e dicembre del 2011, tre rispettive analisi dell'Arpa Puglia rilevarono valori superiori ai limiti consentiti dalle predette disposizioni normative;

   a novembre 2011 la ripartizione «tutela dell'ambiente, igiene e sanità del Comune di Bari» diffidò Rai Way s.p.a, alla riduzione dei valori entro 10 giorni;

   in data 15 dicembre 2011 nuove rilevazioni dell'Arpa evidenziarono il ritorno dei valori nei limiti dei 6 v/m;

   nonostante i valori fossero conformi ai disposti di legge e a seguito dell'ordinanza del sindaco di Bari n. 145/2011 volta a tutelare maggiormente la salute pubblica, e di un esposto alla procura della Repubblica (prot. 2369 inf VI. 9 del 5/1/2012) che denunciava l'intera vicenda e valori non sempre riscontrati entro i limiti, sembra che Rai Way abbia inoltrato un progetto di delocalizzazione dell'antenna al Ministero dello sviluppo economico (così come si evince da fonti di stampa e dalla nota dell'ispettorato territoriale Puglia e Basilicata del Ministero dello sviluppo economico del 17 febbraio 2014, prot. ITBA/CRD/1924/1909) ottenendo sullo stesso il parere favorevole di Arpa Puglia –:

   quale sia lo stato di attuazione del progetto di delocalizzazione dell'antenna con relativi ripetitori di cui in premessa la cui conclusione e attuazione garantirebbe ai cittadini di Bari la tutela della salute, così come disposto dall'articolo 32 della Costituzione, e un adeguato livello di protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, così come disposto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 (1999/519CE), dalla legge n. 36 del 2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
(5-00792)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

disturbo elettromagnetico

diritto alla salute