ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00783

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 68 del 22/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: VINCI GIANLUCA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/10/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00783
presentato da
VINCI Gianluca
testo di
Lunedì 22 ottobre 2018, seduta n. 68

   VINCI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, apporta modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, che disciplina il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

   in particolare, l'articolo 5 del richiamato decreto legislativo modifica l'articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110, consentendo alle persone residenti nello Stato la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

   la legge 18 aprile 1975, n. 110, contiene anche disposizioni in materia di munizioni;

   ulteriori norme sul controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi sono contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, adottato in attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

   l'articolo 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, definisce la «munizione» come l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;

   le condizioni per la detenzione, il trasporto, l'uso e le movimentazioni delle armi sono contenute nel capo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

   l'articolo 38 del testo unico opera un richiamo alle munizioni;

   dalla citata normativa e dalle relative disposizioni applicative si evince che per l'acquisto delle munizioni si applicano le norme sulle armi –:

   se, anche alla luce di quanto richiamato in premessa, intenda adottare iniziative volte a confermare che le nuove disposizioni dell'articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in merito alla compravendita delle armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, così come introdotte dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, siano riferibili e applicabili anche alle relative munizioni.
(5-00783)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

armi da fuoco e munizioni

vendita

applicazione del diritto comunitario