ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00731

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 63 del 15/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: VIGNAROLI STEFANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
D'IPPOLITO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
FEDERICO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
LICATINI CATERINA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
MARAIA GENEROSO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
ROSPI GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
VARRICA ADRIANO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
VIANELLO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 15/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/10/2018
Stato iter:
16/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/10/2018
Resoconto VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2018
Resoconto MICILLO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 16/10/2018
Resoconto VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/10/2018

SVOLTO IL 16/10/2018

CONCLUSO IL 16/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00731
presentato da
VIGNAROLI Stefano
testo di
Lunedì 15 ottobre 2018, seduta n. 63

   VIGNAROLI, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, ILARIA FONTANA, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni si sono registrate numerose iniziative, poste in essere da privati, finalizzate alla raccolta di bottiglie di plastica tramite cosiddetti «eco-compattatori» posizionati su superfici private, ad esempio presso punti vendita della grande distribuzione organizzata, o comunque su superfici pubbliche;

   stanno sempre più diffondendosi iniziative di dubbia legalità, da parte di soggetti privati, che rendono ipotizzabile la compravendita di rifiuti urbani, conferiti dai medesimi privati, senza alcun riscontro da parte dei comuni, delle società di igiene pubblica locale o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha affrontato tale questione con due note direttoriali del 2015, peraltro di diverso tenore, in cui ha rilevato che, fermi restando gli obblighi di autorizzazione previsti dalla normativa vigente e di iscrizione all'albo gestori ambientali, tali bottiglie di plastica sono da classificarsi come rifiuti di imballaggio e costituiscono rifiuti domestici e, pertanto, tali iniziative potrebbero esser svolte solo previo consenso del comune proprietario dei rifiuti, ad esempio mediante la stipula di un'apposita convenzione, o dai soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente, quali Consorzi di recupero di imballaggi;

   l'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che i comuni attuano «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa». Tale locuzione si è prestata nel tempo a diverse interpretazioni;

   sarebbe opportuno chiarire la titolarità della gestione dei rifiuti plastici conferiti attraverso le iniziative precedentemente citate, tenuto conto della eventuale privativa comunale e degli obiettivi di recupero e riciclo;

   recente giurisprudenza amministrativa (Tar Catania 1253/2018), pur riconoscendosi che l'attività tramite eco-compattatori «non rientra nella privativa comunale della gestione dei rifiuti» in quanto rifiuti avviati a riciclo e non a smaltimento, ha stabilito che, in assenza di «un preciso accordo giuridicamente vincolante che regolamenti i rapporti tra impresa privata e Comune, l'attività di raccolta di rifiuti di plastica tramite eco-conferitori deve considerarsi illegittima, in quanto svolta al di fuori del sistema integrato»;

   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto direttoriale 24 aprile 2018, ha riconosciuto Coripet e ne ha approvato il progetto istitutivo, che consiste nella gestione autonoma e diretta dei contenitori in Pet per liquidi alimentari –:

   se non intenda adottare le iniziative di competenza per fornire orientamenti interpretativi volti a chiarire in modo univoco le condizioni in base alle quali le iniziative e le installazioni citate in premessa possano essere considerate legittime, nonché in capo a chi sia la responsabilità della gestione dei rifiuti plastici conferiti nell'ambito delle iniziative medesime.
(5-00731)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 16 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00731

  Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che, sulla scorta del quadro regolatorio vigente in materia di smaltimento di rifiuti, la plastica consegnata dal cittadino agli eco-conferitori, non trasformata e non ancora recuperata, costituisce rifiuto di imballaggio. Trattandosi, inoltre, di operazioni finalizzate al riciclo del materiale, esse sono in linea con la normativa vigente, secondo la quale i comuni continuano la gestione dei rifiuti in regime di privativa relativamente ai rifiuti urbani e ai rifiuti assimilati agli urbani, qualora avviati allo smaltimento. Viceversa, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati. Il Ministero dell'ambiente autorizza, pertanto, le predette attività con la finalità di incentivare processi virtuosi di riciclo degli imballaggi, aderendo anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia circolare previsti dal cosiddetto «pacchetto rifiuti», recentemente approvato in sede comunitaria. Tale posizione si pone in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «I sistemi di gestione (degli imballaggi) devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati», nonché nel rispetto delle indicazioni di apertura del mercato dei rifiuti come indicato anche dall'Autorità per la concorrenza e il mercato. Quest'ultima, infatti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani, in relazione agli imballaggi, ha proposto di attuare una riforma pro-concorrenziale del sistema che preveda una piena liberalizzazione attraverso la creazione di un vero e proprio mercato della relativa raccolta differenziata, la quale non è, dunque, più inclusa nella privativa accordata dagli Enti Locali ai soggetti affidatari del servizio di igiene urbana.
  Secondo consolidata giurisprudenza, l'attività del privato di intercettazione del rifiuto con gli eco-compattatori deve, tuttavia, inserirsi all'interno del circuito complessivo di gestione del rifiuto urbano, quale iniziativa che si ponga ad integrazione e supporto dell'attività dell'ente pubblico, onde evitare incertezza del dato relativo alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Essa, pertanto, ai fini della sua ammissibilità, va previamente regolamentata e fatta oggetto di convenzione tra i soggetti privati – che ne assumono la responsabilità – ed il comune, ai fini della programmazione e pianificazione della gestione integrata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

animale domestico

imballaggio