Legislatura: 18Seduta di annuncio: 63 del 15/10/2018
Primo firmatario: MAZZETTI ERICA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SILLI GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/10/2018 CORTELAZZO PIERGIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/10/2018
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 15/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 16/10/2018 Resoconto MAZZETTI ERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 16/10/2018 Resoconto MICILLO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) REPLICA 16/10/2018 Resoconto MAZZETTI ERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 16/10/2018
SVOLTO IL 16/10/2018
CONCLUSO IL 16/10/2018
MAZZETTI, SILLI e CORTELAZZO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
il distretto tessile di Prato è il primo distretto tessile europeo, con settemila aziende di altissimo livello nel settore tessile-abbigliamento;
è la capitale mondiale per la produzione di tessuti «cardati ecosostenibili» realizzati con fibre riciclate, dando un contributo importante in materia di sostenibilità ambientale;
non ci sono malattie professionali associate all'attività di selezione e cernita di questi materiali, sia per il pre-consumo che per il post-consumo. Da ciò si evince che si tratta di materiali e lavori sicuri;
i controlli effettuati dagli organi preposti (Arpat), e da quelli effettuati sul materiale proveniente dal post-consumo, confermano la totale sicurezza delle suddette lavorazioni;
detti controlli sono svolti con la tecnica dei tamponi e i risultati sono negativi. Ciò denota la mancanza di sostanze patogene nei materiali e una totale sicurezza per il rischio biologico, tanto che da trimestrali i controlli sono passati a semestrali;
la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti (recepita con decreto legislativo n. 2015 del 2010), all'articolo 6 recante «cessazione della qualifica di rifiuto», stabilisce che «taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfano criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana»;
i materiali tessili che nascano dalla dismissione di indumenti usati, e che vengono trasformati in materiale fibroso per essere utilizzati per la produzione di Filati prima o Tessuti Cardati poi, soddisfano i suddetti quattro criteri richiesti dalla direttiva per essere non più considerati «rifiuti»;
anche riguardo all'articolo 5 della direttiva, circa la definizione di sottoprodotto, le quattro condizioni da realizzare affinché un «oggetto» possa essere considerato sottoprodotto, sono soddisfatte dai suddetti materiali tessili –:
se non intenda adottare in tempi rapidi e certi, iniziative normative volte a specificare che lo scarto tessile o sottoprodotto tessile utilizzato e trasformato dal settore del riciclo tessile, non deve essere considerato un rifiuto, ma una materia prima tessile seconda.
(5-00729)
Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che l'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: «a) “la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”; b) “è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi”; c) “la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”; d) “l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”».
In attuazione della predetta disposizione, con il decreto n. 264 del 2016 sono stati adottati criteri indicativi per agevolare i soggetti interessati nella dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto. Allo stato attuale, dunque, la possibilità di considerare gli scarti tessili come sottoprodotti anziché rifiuti è già definita dalla normativa generale.
Ad ogni modo, il Ministero dell'ambiente monitora costantemente l'impatto regolatorio, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere, e sta valutando possibili revisioni della disciplina con specifico riferimento al settore tessile.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sottoprodotto
approvvigionamento
prodotto tessile