ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00671

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 59 del 09/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2018
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2018
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2018
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2018
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2018
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2018
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2018
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 09/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/10/2018
Stato iter:
10/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/10/2018
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/10/2018
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/10/2018

SVOLTO IL 10/10/2018

CONCLUSO IL 10/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00671
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 9 ottobre 2018, seduta n. 59

   CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la posizione dell'amministrazione finanziaria, basata su una forzata interpretazione del regio decreto n. 652, risalente al 1939, è sempre stata quella di comprendere nel valore dell'immobile a destinazione industriale anche le installazioni connesse o incorporate con i fabbricati o comunque stabilmente infissi ad essi;

   il discrimine utilizzato in passato per l'inclusione degli impianti nella determinazione della rendita catastale era dato dalla fissità dell'installazione, cioè l'amovibilità o meno degli impianti;

   successivamente la Corte Costituzionale ha spostato l'attenzione sul criterio funzionale, secondo cui devono essere inclusi i macchinari, ovvero i cosiddetti «imbullonati », che costituiscono una componente strutturale ed essenziale per la funzione complessiva dell'opificio, a prescindere dall'amovibilità o meno dell'impianto;

   l'Agenzia del territorio ha fornito chiarimenti, specificando che al fine dell'inclusione di un impianto non si deve far riferimento solo all'essenzialità che lo stesso sia fisso;

   sono stati indicati, pertanto, solo alcuni impianti e macchinari da escludere dalla determinazione della rendita catastale e sono state rinviate alla valutazione tecnica degli uffici locali le scelte per gli altri settori economici, con evidenti rischi di valutazioni arbitrarie;

   in tal modo è stata introdotta una sorta di tassa sui macchinari, che penalizza di fatto le realtà produttive e non tiene conto delle peculiarità degli opifici;

   gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate hanno agito, e agiscono tuttora, su iniziativa degli enti locali. Questi ultimi hanno interesse a includere gli impianti e i macchinari nella determinazione della rendita catastale degli opifici industriali, al fine di incrementare la base imponibile su cui applicare le imposte locali (Imu);

   con l'intervento di Confindustria viene stabilita la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità;

   con la circolare n. 6/2016 dell'Agenzia delle entrate viene colmata di fatto una lacuna legislativa che si protraeva dal regio decreto del 1939. Viene precisato che si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile un'utilità comunque apprezzabile –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuna un'ulteriore iniziativa al fine di evitare che alcune amministrazioni possano applicare, per periodi ancora accertabili, il regio decreto del 1939 e le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 190 del 2014 senza riferirsi alla più recente normativa.
(5-00671)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00671

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver illustrato la questione dell'applicazione dei tributi locali agli immobili cosiddetti «imbullonati», chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di chiarire quale sia la più recente normativa di riferimento.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In tema di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (categorie del Gruppo D) e particolare (categorie del Gruppo E), l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 dispone che: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche».
  La sentenza n. 162 del 20 maggio 2008 la Corte costituzionale, dopo aver riaffermato l'esaustività della disciplina del Catasto in ordine alle nozioni, ai principi ed ai metodi che sono alla base dell'estimo catastale, ha chiarito che, nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di «immobiliarità», a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.
  Sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale tutte quelle componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo.
  Sull'argomento specifico, l'ex Agenzia del Territorio ha emanato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 che, nel delineare gli aspetti tecnico-estimativi relativi alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, riprende quanto sancito dalla Corte Costituzionale in tema di individuazione delle componenti immobiliari oggetto di stima.
  Le indicazioni fornite nel suddetto documento di prassi hanno assunto successivamente rango di disposizione normativa atteso che la menzionata Circolare n. 6/T del 2012 è stata indicata dall'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quale strumento di interpretazione autentica delle modalità di applicazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652.
  Successivamente, l'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto che «A decorrere dal 1o gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
  Tale disposizione, in base al dettato normativo del predetto comma 21, esplica i suoi effetti solo a decorrere dal 1o gennaio 2016 e pertanto – come chiarito da questa Agenzia nella Circolare esplicativa n. 2 del 1o febbraio 2016 – non si configura come norma di interpretazione autentica dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, la disposizione ha «ridefinito» l'oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo.
  Con riferimento al quadro normativo sopra richiamato, dunque, per le stime delle Unità immobiliari urbane di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1o gennaio 2016, restano salve le disposizioni previgenti l'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, ossia quelle rinvenibili nella Circolare n. 6/T del 2012 così come richiamata dalla citato articolo 1, comma 224 della legge n. 190 del 2014. Per le stime riferibili, invece, a date pari o successive al 1o gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, della suddetta legge, che prevedono l'esclusione dalla stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

base imponibile

settore economico