ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00654

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 57 del 05/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: BARATTO RAFFAELE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/10/2018
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/10/2018
BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/10/2018
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/10/2018
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/10/2018
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/10/2018
Stato iter:
10/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/10/2018
Resoconto BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 10/10/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/10/2018

DISCUSSIONE IL 10/10/2018

SVOLTO IL 10/10/2018

CONCLUSO IL 10/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00654
presentato da
BARATTO Raffaele
testo di
Venerdì 5 ottobre 2018, seduta n. 57

   BARATTO, GIACOMONI, MARTINO, BIGNAMI, BENIGNI, CATTANEO e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la tecnica impositiva in uso negli Stati membri dell'Unione europea prevede che, a seguito di una transazione commerciale o comunque dell'esecuzione di una prestazione e della conseguente emissione di una fattura, l'impresa versi allo Stato l'imposta sul valore aggiunto dovuta (Iva), anche qualora non abbia ancora incassato dal debitore fiscale (il destinatario della prestazione) quanto dovuto;

   al verificarsi di precise condizioni, inoltre, la legge riconosce all'impresa il diritto a portare in detrazione l'Iva versata ma non incassata, attraverso l'emissione di una nota di variazione della propria base imponibile;

   a livello comunitario, l'emissione delle note di variazione è disciplinata dalla direttiva 2006/112/CE (articolo 90), mentre, sul piano nazionale, la fattispecie è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (articolo 26);

   fino ad oggi, l'amministrazione finanziaria ed il Ministero dell'economia e delle finanze, con successivi interventi (circolare del Ministero delle finanze n. 77/E/2000; Agenzia delle entrate: risoluzioni nn. 155/E/2001, 161/E/2001, 89/E/2002 e 195/E/2008), nel caso di mancato pagamento, hanno interpretato le suddette norme nel senso di prevedere che la condizione dell'infruttuosità della procedura concorsuale, cui è assoggettato il debitore, costituisce il presupposto per l'emissione, da parte del creditore, della nota di variazione in diminuzione;

   l'effetto di tale interpretazione ha finora comportato che le imprese anticipano allo Stato l'Iva dovuta fino al suo pagamento o, comunque, alla sua definitiva infruttuosa irrecuperabilità; tuttavia, poiché il tempo medio di una procedura concorsuale in Italia supera – di regola – il decennio, le imprese accordano di fatto in tal modo allo Stato un prestito senza interessi per anni;

   in data 23 novembre 2017 la Corte di giustizia dell'Unione europea, sul caso C 246/16 Enzo di Maura c. Agenzia delle entrate direzione ha chiarito come uno Stato non possa subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale, qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni;

   tale interpretazione contraddice, secondo gli interroganti, quanto finora sostenuto dall'Agenzia delle entrate e impone un conseguente allineamento dei criteri interpretativi adottati da quest'ultima;

   ad avviso degli interroganti, dunque, appare quanto mai necessario addivenire quanto prima a un definitivo chiarimento normativo –:

   quali iniziative, anche normative, il Governo intenda assumere, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di consentire in tempi rapidi la piena conformità della normativa italiana alla citata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea ed evitare che imprese, che già versano in crisi di liquidità, continuino ad accordare allo Stato un prestito senza interessi.
(5-00654)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00654

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di consentire in tempi rapidi la piena conformità della normativa italiana alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea in tema di diritto alla detrazione dell'Iva versata ma non incassata a seguito di emissione di una nota di variazione. Ciò in considerazione della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, sul caso C 246/16 Enzo di Maura c. Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Siracusa, ha chiarito come uno Stato non possa subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Sul piano unionale, l'emissione delle note di variazione è disciplinata dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE il quale stabilisce, al primo paragrafo, che in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Il citato articolo prevede, al secondo paragrafo, che in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possano derogare al paragrafo 1.
  Sul piano nazionale l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
  Il legislatore nazionale, in base all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riconosce quindi al cedente prestatore, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte, il diritto a portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione in diminuzione, successivamente alla conclusione della procedura concorsuale o esecutiva rimasta infruttuosa.
  Infatti, secondo l'interpretazione fornita con numerosi documenti di prassi dall'Amministrazione finanziaria (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 77/E del 17 aprile 2000 e circolare n. 8/E del 7 aprile 2017), in presenza di una procedura concorsuale, l'infruttuosità della stessa costituisce presupposto per l'emissione, da parte del creditore, della nota di variazione in diminuzione, ai sensi del citato articolo 26.
  Tale disposizione risulta, in via di principio, conforme al citato articolo 90 della Direttiva IVA nonché ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
  Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia (C 246/16), sebbene sia opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di far fronte all'incertezza intrinseca al carattere definitivo del non pagamento di una fattura, una simile facoltà di deroga non può estendersi al di là di tale incertezza. Lo scopo della deroga al diritto di riduzione della base imponibile prevista all'articolo 90, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA è quello di tenere conto dell'incertezza intrinseca al carattere definitivo del non pagamento di una fattura. Di tale incertezza si tiene conto privando il soggetto passivo del suo diritto alla riduzione della base imponibile finché il credito non presenti un carattere definitivamente irrecuperabile.
  Il riferimento alla infruttuosità della procedura concorsuale o esecutiva, previsto dalla normativa nazionale, consente, così, di attribuire certezza al mancato o parziale pagamento, anche in attuazione del principio di legittimo affidamento e di leale collaborazione che informano l'ordinamento giuridico tributario.
  Secondo i giudici europei, tuttavia, uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.
  Eventuali profili di non conformità dell'ordinamento interno con la disciplina unionale potrebbero quindi manifestarsi in concreto, a causa del protrarsi dei tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, tempi che, tuttavia, esulano dalla sfera di competenza dell'amministrazione finanziaria nazionale.
  Con i citati documenti di prassi l'Agenzia delle entrate ha tuttavia chiarito che la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.
  Si ricorda che detto termine era stato anticipato al momento dell'apertura della procedura, per effetto dell'articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ma la disposizione non è mai divenuta applicabile perché abrogata dall'articolo 1, comma 567, della legge n. 11 dicembre 2016, n. 232, prima della sua entrata in vigore.
  Pertanto, tenuto conto delle norme attuali, l'infruttuosità della procedura concorsuale non può essere individuata in momenti diversi da quelli già indicati con i citati documenti di prassi né è possibile disattendere le norme e l'interpretazione sopra richiamata in forza dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia richiamata dagli Onorevoli interroganti in assenza di un adeguamento intervento normativo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

IVA

base imponibile