ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00653

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 57 del 05/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 05/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/10/2018
Stato iter:
10/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/10/2018
Resoconto BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/10/2018

DISCUSSIONE IL 10/10/2018

SVOLTO IL 10/10/2018

CONCLUSO IL 10/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00653
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Venerdì 5 ottobre 2018, seduta n. 57

   OSNATO e BUTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   gli «esportatori abituali» possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'Iva nel limite delle operazioni di esportazione effettuate nel periodo precedente o nei dodici mesi precedenti, il cui ammontare costituisce il cosiddetto plafond;

   l'utilizzo del plafond è sottoposto a taluni adempimenti, tra cui la presentazione di un'apposita dichiarazione d'intento da consegnare, ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2014, all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta da utilizzare per la compilazione della dichiarazione doganale;

   l'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 punisce con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta colui che effettua cessioni o prestazioni imponibili senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione d'intento, disponendo altresì l'obbligo del pagamento del tributo;

   la legge n. 213 del 2000 prevede che dell'omesso pagamento dell'Iva, a fronte di dichiarazione d'intento, «rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata»;

   l'Ufficio delle dogane di Como ha rilevato un'evasione Iva per dichiarazioni doganali di importazione definitiva presentate da diversi operatori doganali per conto di una stessa ditta importatrice: nel caso di specie, è stata sdoganata merce proveniente dalla Svizzera, utilizzando una dichiarazione d'intento con regolare ricevuta ottenuta dall'Agenzia delle entrate, malgrado la mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa;

   una non corretta interpretazione del decreto legislativo n. 175 del 2014 ha, secondo gli interroganti, erroneamente indotto gli operatori doganali a ritenere che l'Agenzia delle entrate, prima di protocollare la dichiarazione di intento, procedesse al controllo circa la sussistenza dei requisiti necessari;

   l'Ente preposto al controllo, invece, non effettua verifiche e non si assume alcuna responsabilità atteso che, in caso di falsa dichiarazione, l'Iva evasa potrà essere riscossa anche dall'operatore doganale, obbligato in solido;

   la conclusione a cui è giunto l'ufficio doganale, come rilevato anche dai giudici tributari di Milano, comporta, secondo gli interroganti, un'illegittima estensione di responsabilità del rappresentante indiretto, costretto a subire le conseguenze dell'uso scorretto della dichiarazione d'intento redatta dall'importatore sotto la sua esclusiva responsabilità;

   tale situazione rischia di pregiudicare la prosecuzione dell'attività lavorativa di numerose aziende, con gravi conseguenze sul piano dell'occupazione –:

   quali iniziative intenda adottare al fine di garantire che dell'omesso pagamento dell'Iva rispondano soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.
(5-00653)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00653

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire che dell'omesso pagamento dell'Iva da parte di esportatori abituali – in caso di utilizzo del plafond e a seguito di presentazione di apposita dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate – rispondano unicamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione di cui sopra e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata. Ciò alla luce dell'episodio che ha riguardato l'Ufficio delle Dogane di Como che ha rilevato un'evasione dell'IVA dovuta per l'importazione di merce dalla Svizzera – perpetrata attraverso la presentazione di dichiarazioni d'intento ideologicamente false sottoscritte dall'importatore – in relazione alla quale sono stati ritenuti responsabili gli spedizionieri doganali in qualità di dichiaranti.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Con specifico riferimento all'episodio sopra menzionato si fa presente che il suddetto Ufficio delle Dogane ha effettivamente riscontrato un indebito utilizzo delle dichiarazioni d'intento rilasciate da una ditta italiana, priva dello status di esportatore abituale per non aver effettuato esportazioni nell'anno precedente a quello di emissione delle dichiarazioni medesime.
  Le dichiarazioni di importazione oggetto di controllo sono state presentate ricorrendo alla figura del «rappresentante indiretto» che, in quanto tale, integra il ruolo di dichiarante in dogana, con conseguente assunzione della responsabilità per l'assolvimento dell'obbligazione doganale, in solido con il soggetto rappresentato.
  Infatti, per quanto concerne la normativa relativa agli obblighi doganali, si evidenzia che ai sensi del Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione, il debitore dei diritti doganali è il dichiarante, la persona cioè che presenta le merci in dogana e la relativa dichiarazione.
  È diritto del soggetto dichiarante quello di farsi rappresentare in dogana per l'effettuazione delle inerenti operazioni. Tale rappresentanza può essere diretta o indiretta. In particolare, nel caso della rappresentanza diretta – prevista per la sola categoria degli spedizionieri doganali di cui alla legge n. 1612/1960 – il rappresentante doganale, iscritto nel relativo albo professionale, agisce in nome e per conto del rappresentato.
  Qualora, invece, il rappresentante doganale non sia iscritto all'albo degli spedizionieri doganali, il medesimo agisce in nome proprio e per conto del dichiarante configurandosi, così, una rappresentanza indiretta. In tal caso il rappresentante doganale risponde dell'obbligazione doganale in solido con il soggetto per conto del quale l'operazione stessa è effettuata.
  A tale riguardo l'articolo 201 del previgente codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/92) e l'articolo 77 del vigente Regolamento UE n. 952/13 sono perentori nell'affermare che «il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana». Ciò in quanto l'IVA all'importazione è un diritto doganale ed il rappresentante indiretto ne risponde in via principale a titolo di debitore, seppur in solido con il soggetto rappresentato.
  La norma richiamata dagli Onorevoli interroganti (articolo 8, comma 3, della legge 213/2000), laddove si prevede espressamente che «...dell'omesso pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazione d'intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata» è stata, quindi, interpretata dalla giurisprudenza nel senso di escluderne l'invocabilità nel caso di esercizio della rappresentanza indiretta, pena la violazione del prevalente diritto unionale (sentenza Corte Cass. sez. V, n. 7720 del 27.3.2013).
  Tutto ciò premesso, al fine di garantire maggiormente la figura dello spedizioniere doganale che ha presentato la dichiarazione d'intento, gli uffici si stanno lavorando sull'implementazione del sistema telematico gestito dall'Agenzia delle entrate – di cui fruisce anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – affinché, prima di rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento, lo stesso sia in grado di accertare l'effettiva disponibilità del plafond di cui viene chiesto l'utilizzo nonché la ricorrenza dello status di esportatore abituale in capo al soggetto IVA che la invia, garantendo così a tutta la filiera dei soggetti che intervengono a valle nell'operazione doganale – e, in primis, al rappresentante indiretto – la ragionevole certezza della validità e spendibilità del titolo.
  Allo stato si fa presente che l'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, per esigenze di semplificazione fiscale, ha previsto l'adempimento della trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni d'intento sul soggetto cessionario, con obbligo di verifica telematica da parte del cedente. L'invio della dichiarazione d'intento consente all'amministrazione finanziaria di conoscere, in tempo reale, gli esportatori abituali, o presunti tali, che richiedono l'emissione di fatture ex articolo 8, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e tale circostanza agevola la tempestività dell'attività di controllo. Il protocollo di ricezione rilasciato dall'Agenzia delle entrate al momento della trasmissione è funzionale, quindi, solo alla verifica, da parte del cedente, dell'effettiva trasmissione della dichiarazione da parte del cessionario, ma non equivale ad un'autorizzazione e non presume alcun tipo di controllo a priori sull'eventuale plafond disponibile o sulla reale qualifica di esportatore abituale.
  L'Agenzia ha, poi, avviato un nuovo progetto per cercare di risolvere alcune criticità e realizzare, anche per gradi, una forma di controllo preventivo che potrebbe portare indubbi benefici anche in termini di prevenzione delle frodi fiscali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo doganale

importazione

evasione fiscale