Legislatura: 18Seduta di annuncio: 55 del 03/10/2018
Primo firmatario: GRIMALDI NICOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 APRILE NADIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 CABRAS PINO MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 MANIERO ALVISE MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018 ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/10/2018
RITIRATO IL 05/10/2018
CONCLUSO IL 05/10/2018
GRIMALDI, RUOCCO, TRANO, APRILE, CABRAS, CANCELLERI, CASO, CURRÒ, GIULIODORI, MANIERO, MARTINCIGLIO, MIGLIORINO, RADUZZI, RUGGIERO, ZANICHELLI e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 reca disposizioni volte a limitare l'uso del contante. In particolar modo, al comma 5 si prevede che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro debbano prevedere la clausola di non trasferibilità. La violazione di tale previsione, ai sensi dell'articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 3 mila euro a 50 mila euro;
la clausola di non trasferibilità è strumentale ad una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio. In seguito a diverse segnalazioni pervenute agli interroganti si rileva che molti cittadini, per meri errori formali, abbiano utilizzato assegni per valori superiori o uguali a mille euro per trasferire le proprie disponibilità tra diversi conti correnti a loro intestati ovvero per effettuare operazioni di pagamento nei confronti di uno specifico beneficiario che ha provveduto direttamente all'incasso senza ulteriori girate (in entrambe le circostanze trattasi del cosiddetto beneficiario originario). In entrambi i casi citati si evidenzia che la normativa antiriciclaggio risulti essere pienamente applicata in quanto l'assenza di ulteriori girate rispetto al beneficiario originario consente di individuare in modo preciso sia il debitore effettivo che il creditore (beneficiario) effettivo;
in relazione alle motivazioni esposte sarebbe opportuno valutare la possibilità di escludere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007 nelle ipotesi in cui gli assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità siano portati all'incasso dal beneficiario originario in totale assenza di ulteriori girate –:
se reputi opportuno assumere iniziative di competenza volte ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007 nelle ipotesi in cui gli assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità siano portati all'incasso dal beneficiario originario – in entrambe le ipotesi richiamate in premessa – in totale assenza di ulteriori girate e se, conseguentemente, reputi opportuno assumere iniziative di competenza volte a revocare o annullare le sanzioni applicate ai cittadini che abbiano emesso assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità e portati all'incasso dal beneficiario originario – in entrambe le ipotesi richiamate in premessa – in totale assenza di ulteriori girate.
(5-00624)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):assegno