ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00619

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 55 del 03/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 03/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 03/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/10/2018
Stato iter:
05/10/2018
Fasi iter:

RITIRATO IL 05/10/2018

CONCLUSO IL 05/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00619
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Mercoledì 3 ottobre 2018, seduta n. 55

   OSNATO e BUTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   gli «esportatori abituali» possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l'Iva nel limite delle operazioni di esportazione effettuate nel periodo precedente o nei dodici mesi precedenti, il cui ammontare costituisce il cosiddetto plafond;

   l'utilizzo del plafond è sottoposto a taluni adempimenti, tra cui la presentazione di un'apposita dichiarazione d'intento da consegnare, ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2014, all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta da utilizzare per la compilazione della dichiarazione doganale;

   l'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 punisce con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta colui che effettua cessioni o prestazioni imponibili senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione d'intento, disponendo altresì l'obbligo del pagamento del tributo;

   la legge n. 213 del 2000 prevede che dell'omesso pagamento dell'Iva, a fronte di dichiarazione d'intento, «rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata»;

   l'Ufficio delle dogane di Como ha rilevato un'evasione Iva per dichiarazioni doganali di importazione definitiva presentate da diversi operatori doganali per conto di una stessa ditta importatrice: nel caso di specie, è stata sdoganata merce proveniente dalla Svizzera, utilizzando una dichiarazione d'intento con regolare ricevuta ottenuta dall'Agenzia delle entrate, malgrado la mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa;

   una non corretta interpretazione del decreto legislativo n. 175 del 2014 ha, secondo gli interroganti, erroneamente indotto gli operatori doganali a ritenere che l'Agenzia delle entrate, prima di protocollare la dichiarazione di intento, procedesse al controllo circa la sussistenza dei requisiti necessari;

   l'Ente preposto al controllo, invece, non effettua verifiche e non si assume alcuna responsabilità atteso che, in caso di falsa dichiarazione, l'Iva evasa potrà essere riscossa anche dall'operatore doganale, obbligato in solido;

   la conclusione a cui è giunto l'ufficio doganale, come rilevato anche dai giudici tributari di Milano, comporta, secondo gli interroganti, un'illegittima estensione di responsabilità del rappresentante indiretto, costretto a subire le conseguenze dell'uso scorretto della dichiarazione d'intento redatta dall'importatore sotto la sua esclusiva responsabilità;

   tale situazione rischia di pregiudicare la prosecuzione dell'attività lavorativa di numerose aziende, con gravi conseguenze sul piano dell'occupazione –:

   quali iniziative intenda adottare al fine di garantire che dell'omesso pagamento dell'Iva rispondano soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.
(5-00619)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo doganale

importazione

evasione fiscale