ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00598

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 54 del 02/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: NEVI RAFFAELE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO delegato in data 02/10/2018
Stato iter:
03/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/10/2018
Resoconto NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2018
Resoconto PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 03/10/2018
Resoconto NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/10/2018

SVOLTO IL 03/10/2018

CONCLUSO IL 03/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00598
presentato da
NEVI Raffaele
testo di
Martedì 2 ottobre 2018, seduta n. 54

   NEVI e BRUNETTA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   nella XVII Legislatura, il Senato della Repubblica, in sede di esame della proposta di legge n. 1328-B (poi legge n. 154 del 2016 – collegato agricolo), ha approvato, il 6 luglio 2016, l'ordine del giorno G1.101 che impegnava il Governo pro tempore a prevedere che la qualifica di imprenditore agricolo professionale – IAP, di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo;

   il decreto legislativo n. 99 del 2004, all'articolo 1, comma 1, che definisce in maniera esplicita la figura dell'imprenditore agricolo professionale ai fini dell'applicazione della normativa statale, dispone che «è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro»;

   il chiarimento si è reso necessario, in quanto in sede giurisprudenziale si sta affermando il principio in base al quale le certificazioni rilasciate dalle regioni relative all'accertamento del possesso dei requisisti necessari ai fini della qualifica di Iap, esercitano i loro effetti solamente in ambito regionale, con conseguente disconoscimento di tale «status» soggettivo degli imprenditori agricoli che operano anche in altre regioni;

   detti orientamenti vengono a minare un principio di unitarietà del sistema normativo, laddove si riconosce che i diritti soggettivi legati ad uno status (Iap) devono ricevere applicazione su tutto il territorio nazionale per evitare la frammentazione dell'ordinamento civile, materia che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione –:

   se non ritenga di dover prendere posizione al riguardo e assumere le iniziative di competenza in materia di intervenuto accertamento regionale della qualifica di imprenditore agricolo professionale – Iap, di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, affinché tale riconoscimento non subisca limitazioni territoriali nel suo utilizzo, dando vita in tal modo a un trattamento differenziato sul territorio nazionale per gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
(5-00598)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-00598

  Rilevo in premessa che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 non può subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo; pertanto l'accertamento della relativa qualifica è piena e incondizionata, non limitata al territorio della Regione che l'ha riconosciuta.
  In tal senso depone, peraltro, anche l'interpretazione letterale della norma di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, con il quale il Legislatore ha disposto espressamente e senza limitazione di sorta che «Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 7». Una volta dunque accertata la sussistenza dei requisiti posti ai fini dell'applicazione della normativa statale, la qualifica viene riconosciuta all'imprenditore agricolo che acquisisce lo status soggettivo di imprenditore agricolo professionale.
  Peraltro, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la competenza legislativa primaria dello Stato che ha disciplinato la materia individuando specifici criteri applicabili in via generalizzata e senza alcun limite (attribuendo alle Regioni il compito di accertare la sola sussistenza dei requisiti richiesti), oltre che con l'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica.
  Ne consegue pertanto che l'inserimento di limiti territoriali, limitando conseguentemente l'iniziativa economica privata, non tiene conto del necessario e dovuto pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.
  Ciò posto, nell'evidenziare che al momento non si ha alcuna segnalazione sul tema, il Ministero si impegna ad effettuare una verifica con i competenti Uffici regionali per appurare le dimensioni del problema e a proporre le conseguenti iniziative.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

durata del lavoro

imprenditore

sviluppo rurale