ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00535

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 50 del 26/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDO ANTONIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/09/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/11/2018
Resoconto LOMBARDO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/09/2018

DISCUSSIONE IL 28/11/2018

SVOLTO IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00535
presentato da
LOMBARDO Antonio
testo di
Mercoledì 26 settembre 2018, seduta n. 50

   LOMBARDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di superficie assoggettabile a Tari recita: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati»;

   la formulazione del comma 649 presuppone per l'esclusione della superficie assoggettabile alla Tari che la produzione di rifiuti speciali avvenga in modo continuativo e prevalente, in una superficie delimitata con esclusiva produzione di rifiuti speciali e ove, al contempo, la presenza umana non comporti produzione di rifiuti urbani. Sulla questione è di recente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 26637 del 10 novembre 2017, affermando il principio per cui l'esenzione o la riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali;

   inoltre, elemento fondamentale per l'esclusione di tali superfici è la capacità dei produttori di dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali secondo la normativa vigente; pertanto, non basterà la sola dimostrazione della presa in carico da parte di imprese che svolgono attività di smaltimento di rifiuti speciali che, il più delle volte, non si occupano anche del loro trattamento. Come si evince dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a tenere nota del trattamento sono le imprese atte allo smaltimento dei rifiuti e non i produttori ai quali, per ottemperare alla normativa ambientale, basterà dimostrare di aver sostenuto il costo per lo smaltimento tramite il formulario ex articolo 193 del codice ambientale che non tiene conto dell'avvenuto trattamento. Ciò produce una discrasia tra le norme ambientali e le norme tributarie;

   per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, viene rimandato ai comuni che, con proprio regolamento, possono prevedere la riduzione della parte variabile del tributo proporzionalmente rispetto alle quantità dei rifiuti speciali che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Se da una parte è certo il dato a cui si fa riferimento, dall'altra non è chiaro quale sia la seconda quantità su cui viene calcolato il rapporto: considerata l'impossibilità del calcolo dell'ammontare totale dei rifiuti, di fatto i comuni si sono ritrovati a interpretate liberamente la regola, che si è spesso tradotta in una riduzione forfettaria della parte variabile che non tiene conto della proporzionalità –:

   se, alla luce della sopracitata pronuncia della Corte di Cassazione, sussista in capo ai produttori l'obbligo di dimostrare e delimitare le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, onde sottrarle alla tassazione;

   quali siano le modalità con le quali i produttori dovranno adempiere al citato obbligo e come potranno dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti;

   quale certificazione/attestazione il contribuente/produttore sarà tenuto a produrre per ottenere la detassazione delle porzioni di superficie, atteso che la quarta copia del citato formulario sembrerebbe limitare la sua funzione conoscitiva alla sola presa in carico e non anche all'avvenuto trattamento;

   su quale importo totale sarà necessario calcolare il rapporto con i rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviati al recupero di cui al terzo periodo del citato comma 649, in modo tale da rendere proporzionale la riduzione della parte variabile della Tari.
(5-00535)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00535

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede alcuni chiarimenti in ordine ai presupposti di applicazione della TARI, con particolare riferimento agli, immobili ove si producono rifiuti speciali.
  L'Onorevole interrogante richiama il comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale «nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (295) (29).».
  Al riguardo il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.
  L'interrogante chiede, in primo luogo, se sussista in capo ai produttori l'obbligo di dimostrare e delimitare le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, al fine di sottrarle alla tassazione, anche alla luce di quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26637 del 10 novembre 2017.
  In proposito, va evidenziato che la norma stessa pone come condizione per usufruire di detta agevolazione che i produttori dimostrino che il trattamento a proprie spese dei rifiuti speciali avvenga in conformità alle norme vigenti.
  Nel Prototipo di regolamento, pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze, per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sostituita dalla TARI a decorrere dal 1o gennaio 2014, al comma 5 dell'articolo 10, rubricato «Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio», è espressamente indicato che «per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
   a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, eccetera), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
   b) comunicare entro il mese di ... dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate».

  A ciò bisogna aggiungere che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di TARSU, ma che può estendersi anche alla TARI, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile delle aree produttive di rifiuti speciali, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (si vedano, ex multis, le sentenze n. 9214 del 13 aprile 2018, n. 7647 del 28 marzo 2018, l'ordinanza n. 3799 del 16 febbraio 2018, le sentenze n. 21250 del 13 settembre 2017 e n. 5377 del 4 aprile 2012).
  In particolare, nella sentenza n. 9214 del 13 aprile 2018, la Corte di Cassazione precisa che «il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è, invero, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.». (vedi anche Cass. n. 11351 del 6 luglio 2012; Cass. n. 17703 del 2 settembre 2004).
  Da quanto appena riportato, si può concludere che non sussiste una tipologia definita della documentazione in discorso e che quindi è lasciato ampio spazio ai produttori, su cui ricade l'onere della prova, e ai comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di individuare specifiche modalità per dimostrare l'esistenza delle condizioni necessarie a ottenere l'esenzione dal tributo, sempreché, come anche affermato dai Giudici di legittimità, si tratti di documentazione «idonea» a raggiungere la prova dell'esclusione.
  L'Onorevole interrogante chiede inoltre di conoscere «quali siano le modalità con le quali i produttori dovranno adempiere al citato obbligo e come potranno dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti» e «quale certificazione/attestazione il contribuente/produttore sarà tenuto a produrre per ottenere la detassazione delle porzioni di superficie, atteso che la quarta copia del citato formulario sembrerebbe limitare la sua funzione conoscitiva alla sola presa in carico e non anche all'avvenuto trattamento».
  A tale proposito, come anzidetto è opportuno ribadire che non è possibile individuare un documento specifico con il quale i produttori adempiono agli obblighi in questione. Del resto, occorre sottolineare che spetta ai comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, definire la specifica documentazione che si richiede ai contribuenti/produttori.
  Infine, in ordine alla richiesta di individuare l'importo totale sul quale si calcola il rapporto con i rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviati al recupero di cui al terzo periodo del citato comma 649, in modo tale da rendere proporzionale la riduzione della parte variabile della TARI, il Dipartimento delle finanze segnala che elementi utili alla soluzione della problematica in esame sono rinvenibili nelle note all'articolo 25 del suddetto Prototipo di Regolamento.
  Nel commento al comma 3 dell'articolo 25 del Prototipo viene chiarito che il «comma 3 individua il meccanismo proposto di quantificazione della riduzione – soggetta ad un limite massimo specificato dal comune – individuandolo nel prodotto tra quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero e una predeterminata percentuale del costo unitario Cu, come definito al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999...»; percentuale che, vale la pena di ricordare, è determinata «dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche».
  È opportuno sottolineare che nella menzionata norma del Prototipo di regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi, come anzidetto, sono mutuabili anche per la TARI che l'ha sostituita, sono declinate solo le linee di massima dell'agevolazione, che il comune deve quindi completare in sede di approvazione del proprio regolamento e viene proposta una possibile disciplina della riduzione per il recupero, che l'ente locale potrà comunque diversamente configurare, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

diritto dell'ambiente

norma ambientale