ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00481

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 47 del 19/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2018
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 19/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/09/2018
Stato iter:
20/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/09/2018
Resoconto DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 20/09/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/09/2018
Resoconto DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/09/2018

SVOLTO IL 20/09/2018

CONCLUSO IL 20/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00481
presentato da
FREGOLENT Silvia
testo di
Mercoledì 19 settembre 2018, seduta n. 47

   FREGOLENT, MARCO DI MAIO e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante la legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1, comma 728, ha sancito, con norma interpretativa autentica, che con riferimento ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili;

   dalla norma citata si desume quindi che si considerano assoggettabili a imposizione anche i manufatti situati nelle acque territoriali;

   come riportato da alcuni organi di informazione, la commissione tributaria provinciale di Forlì avrebbe accolto il ricorso dell'Eni avverso al pagamento dell'imu per le piattaforme ubicate al largo delle coste di Cesenatico, procurando un mancato introito per le casse comunali di circa tre milioni e 800 mila euro per gli anni 2014-2015;

   la motivazione è che un impianto situato in acque costiere non risulta accatastabile e, conseguentemente, assoggettabile a tributi comunali, ciò nonostante la pronuncia della Corte di cassazione dell'ottobre 2017 che ribadiva i principi della precedente sentenza, n. 3618/2016, con la quale aveva definito chiaramente l'imponibilità di tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato comprese le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo (articolo 4 del regio decreto-legge n. 652 del 1939);

   sorprende quindi la decisione della commissione tributaria, anche in riferimento ad alcune pronunce emesse in sede giurisdizionale;

   risulta ad avviso degli interroganti sorprendentemente anomalo anche il comportamento di Eni che, in altre realtà come Termoli e Vasto, pagherebbe regolarmente l'imu, in assenza di contenzioso con le commissioni tributarie locali;

   si tratta di una evidente anomalia che però rischia di pesare in maniera rilevante a danno degli enti locali interessati e dei propri cittadini, con particolare riferimento al comune di Cesenatico –:

   se il Governo non ritenga di assumere le necessarie iniziative, per quanto di competenza, volte a garantire la piena applicazione del citato articolo 1, comma 728, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ponendo termine a un contenzioso tributario avviato da numerosi anni tra concessionari di impianti in acque territoriali e comuni costieri ed evitando ingiustificate penalizzazioni a danno degli enti locali interessati.
(5-00481)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00481

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono il Governo non ritenga di assumere le necessarie iniziative volte a dare attuazione all'articolo 1, comma 728 della legge n. 205 del 2017, «ponendo termine ad un contenzioso tributario avviato da numerosi anni tra concessionari di impianti in acque territoriali e comuni costieri, evitando ingiustificate penalizzazioni a danno degli enti locali interessati».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La cennata disposizione di cui all'articolo 1, comma 728, delle legge di bilancio per il 2018 disciplina una particolare fattispecie, poiché stabilisce che «Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili».
  Pertanto, deve preliminarmente osservarsi che la norma riguarda esclusivamente i rigassificatori, i quali però non possono essere equiparati per caratteristiche strutturali e funzionali alle piattaforme petrolifere nel cui novero rientrano anche quelle oggetto della QT in esame.
  Allo stato attuale, non esistono ulteriori norme che disciplinano la tassazione di altri manufatti siti nel mare territoriale.
  Per quanto concerne gli aspetti di ordine catastale, il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle entrate hanno già espresso con propri documenti di prassi l'avviso che, a legislazione vigente, non è possibile assoggettare ad IMU le piattaforme petrolifere, dal momento che la disciplina del tributo escludeva detti manufatti dal presupposto impositivo dell'IMU.
  Le ragioni di tale assunto devono essere ricercate nella circostanza che gli stessi non possono essere accatastati a meno di uno specifico intervento normativo, poiché «è l'Istituto idrografico della Marina» e non «l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali» di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, «l'Organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani». (cfr. Ris.3/DF del 1o giugno 2016).
  Questo orientamento interpretativo è stato condiviso dalla Commissione tributaria di Forlì che ha comunque ritenuto di non dover seguire l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione e, quindi, di escludere dalla tassazione le piattaforme petrolifere antistanti il territorio comunale di Cesenatico.
  Deve, altresì, evidenziarsi che la presunta perdita di gettito vantata dal Comune in questione non appare, allo stato attuale, in alcun modo verificabile anche perché manca l'esatta riferibilità del manufatto al comune di Cesenatico non essendo stati prestabiliti i necessari criteri di georeferenziazione.
  A tal riguardo, date le accennate criticità, presso il Dipartimento delle Finanze è stato istituito un tavolo tecnico per l'esame delle tematiche coinvolte dalle pronunce della giurisprudenza sulle tematiche di cui si discute, assumendo come compito pregiudiziale proprio quello di individuare i predetti criteri di georeferenziazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acque territoriali

mare

comune