Legislatura: 18Seduta di annuncio: 44 del 13/09/2018
Primo firmatario: VIANELLO GIOVANNI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MANCA ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2018 TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 13/09/2018
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 13/09/2018
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/09/2018
RITIRATO IL 25/09/2018
CONCLUSO IL 25/09/2018
VIANELLO, ALBERTO MANCA e TRAVERSI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
come noto, l'articolo 272-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, sancisce la competenza legislativa (e quella amministrativa di rango autorizzatorio) regionale in ordine alle misure, per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti autorizzati ai sensi della parte V del decreto citato. Dette misure possono consistere in valori limite di emissione, espressi in concentrazione volumetrica, nonché specifiche portate massime e concentrazioni massime da definire in sede di autorizzazione. Possono, inoltre, comprendere prescrizioni relative agli impianti aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento, così come procedure volte a definire, in sede di autorizzazione, i criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili intorno agli stabilimenti;
il secondo comma della citata disposizione prevede che il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, possa elaborare indirizzi in relazione alle misure previste. Possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti autorizzati, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti;
a fondamento della visione, vi è la difficoltà di stabilire limiti identici rispetto a realtà industriali assai differenti; ne deriva una normativa per certi versi carente, senza che sia previsto alcun obbligo in materia per quanto riguarda gli impianti dotati di autorizzazione integrata ambientale, spesso anche di grandi dimensioni o di notevoli capacità di esercizio, che restano affidati, se del caso, soltanto a prescrizioni specifiche all'interno dei singoli procedimenti;
talune modifiche risulterebbero, ad avviso degli interroganti, opportune prevedendo tempistiche puntuali per l'adozione della normativa regionale sulle emissioni odorigene e i limiti per gli impianti autorizzati di cui alla parte V del suddetto decreto; l'introduzione delle emissioni odorigene nell'elenco degli inquinanti di cui tener conto nell'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale; l'introduzione di piani di monitoraggio delle emissioni odorigene;
a titolo esemplificativo, la regione Puglia si è dotata di una legge per le emissioni odorigene (legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7), nel tempo sottoposta a riforme (prima con legge regionale 22 gennaio 2007 n. 17 e poi con legge regionale 16 aprile 2015 n. 23), fino all'adozione della nuova legge regionale 16 luglio 2018, n. 32. Ne deriva che, a livello regionale, sono diffusi grandi impianti di compostaggio concentrati in alcune zone che, non avendo limiti territoriali, possono riempirsi di Frazione organica del rifiuto solido urbano (Forsu) extra regionale. Si pensi che l'impianto di compostaggio Aseco Spa tratta annualmente circa 80 mila tonnellate di rifiuti organici: ne deriva, come segnalato dalla cittadinanza dei territori di Ginosa e Castellaneta, nonché dai sindaci dei medesimi comuni, la presenza, persistente ed intollerabile, di uno sgradevole odore proveniente dall'impianto di compostaggio –:
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative normative atte a dirimere le criticità poste dalla disciplina vigente di cui in premessa, se del caso, proponendo misure tese, nello specifico, alla riduzione dei conferimenti di rifiuti depositati all'interno degli impianti autorizzati.
(5-00440)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):potere legislativo
impatto ambientale
protezione dell'ambiente