ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00392

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 42 del 11/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: ANGIOLA NUNZIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/09/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/09/2018

SOLLECITO IL 17/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00392
presentato da
ANGIOLA Nunzio
testo di
Martedì 11 settembre 2018, seduta n. 42

   ANGIOLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 231 del 2007 statuisce, all'articolo 49, comma 5, che «gli assegni... emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare... la clausola di non trasferibilità»;

   all'indomani della segnalazione della violazione al Ministero dell'economia e delle finanze (ex articolo 51, comma 1) il procedimento sanzionatorio si apre sia a carico del traente che, in modo distinto, a carico del beneficiario. Entrambi vengono informati del fatto che l'infrazione commessa è punibile, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro e che ai sensi dell'articolo 65, comma 9, la parte potrà definire il procedimento sanzionatorio ex articolo 16 della legge n. 689 del 1981, effettuando un versamento pari al doppio del minimo della sanzione edittale e, dunque, di 6.000 euro. Infatti, la somma da pagare in misura ridotta corrisponde, ai sensi del predetto articolo 16, alla cifra più favorevole tra due sistemi di calcolo alternativi: la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure il doppio del minimo, ove quest'ultimo sia stabilito dalla legge;

   per le violazioni dell'articolo 49, comma 5, relative a mere irregolarità formali su titoli di modestissima entità, infatti, si finisce per concedere agli incolpati la «facoltà» di pagare 6.000 euro a titolo di oblazione, onde definire il relativo procedimento amministrativo ed evitare la prosecuzione del procedimento sanzionatorio che, tuttavia, nella realtà, ben difficilmente porterà all'emissione di una sanzione superiore al minimo edittale di 3.000 euro, cui, per giunta, nella quasi totalità dei casi, potrà essere applicata la riduzione di un terzo ex articolo 68 del decreto legislativo n. 231 del 2007 riducendo così l'importo della sanzione a 2.000 euro;

   lo stesso articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, al comma 1, nel disciplinare le limitazioni all'uso del contante statuisce che «È vietato il trasferimento di denaro contante (...) quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro»;

   ne consegue una sproporzione fra gli stessi importi determinanti l'esercizio della «facoltà» di oblare, a seconda che il mezzo di pagamento prescelto per effettuare il suddetto trasferimento sia stato il denaro contante o l'assegno bancario;

   nel caso in cui, infatti, un cittadino effettui un trasferimento in denaro contante, pari, ad esempio, a 2.999,99 euro nessuna contestazione potrà esser elevata e notificata nei suoi confronti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Solo in caso di superamento della predetta soglia, infatti, si aprirebbe il procedimento sanzionatorio a carico del trasgressore dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 con conseguente attribuzione a quest'ultimo della «facoltà» di pagare l'importo di 6.000 a titolo di oblazione;

   nel caso in cui, invece, lo stesso cittadino effettui un pagamento pari o superiore a 1.000 euro (ivi compresa, dunque, la somma di 2.999,99 euro – valore limite all'uso dei contanti) avvalendosi di un assegno bancario, tuttavia sprovvisto di clausola di non trasferibilità o dell'indicazione del beneficiario si troverebbe di fronte all'avvio di un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, stante la violazione dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e all'attribuzione della predetta «facoltà» di pagare, a titolo di oblazione, una somma pari a 6.000 euro che risulta ancor più sproporzionata se si considera che ove lo stesso trasferimento di denaro fosse avvenuto in contante non avrebbe determinato l'avvio di alcun procedimento sanzionatorio –:

   quali iniziative intenda assumere per rimediare a quelle che l'interrogante ritiene illogicità, irragionevolezza e sproporzione dell'articolo n. 65, comma 9, nella parte in cui non prevede la possibilità di graduare l'importo dell'oblazione, rendendolo proporzionale all'importo trasferito, a seguito delle modifiche intervenute al decreto legislativo n. 231 del 2007 dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 90 del 2017.
(5-00392)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasferimento di capitali

assegno