ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00361

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 41 del 04/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/08/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 31/08/2018
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 31/08/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/08/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00361
presentato da
MORETTO Sara
testo di
Martedì 4 settembre 2018, seduta n. 41

   MORETTO, FREGOLENT e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   un assegno trasferibile ovvero privo dell'indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, lo rende equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio; pertanto, la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 21 novembre 2007, n. 231, prevede una sanzione per l'uso di assegni oltre una certa soglia privi della clausola di non trasferibilità;

   l'attuale soglia, pari a 1.000 euro, è stata introdotta a dicembre 2011 dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

   secondo il vademecum pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle regole vigenti in materia, dal 2008 gli assegni senza la clausola di non trasferibilità non sono più emessi dalle banche; tuttavia, i vecchi blocchetti possono ancora essere utilizzati per trasferimenti di denaro di importo pari o superiore a 1.000 euro, patto che si indichi sul medesimo titolo la clausola di non trasferibilità;

   in considerazione del fatto che il regime sanzionatorio precedente era risultato scarsamente dissuasivo, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, modificando la disciplina antiriciclaggio, ha inasprito le sanzioni e pertanto dal 4 luglio 2017 per il trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario è in vigore la sanzione da 3.000 a 50.000 euro, salva l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione, per assegni non eccedenti i 250.000 euro, con cui il soggetto sanzionato può volontariamente liberarsi anticipatamente pagando una somma pari a 6.000 euro;

   con le precedenti disposizioni il sistema sanzionatorio risultava particolarmente accomodante per le attività illecite di riciclaggio, in quanto la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l'applicazione di oblazioni irrisorie pari al 2 per cento dell'importo;

   le sanzioni elevate tuttavia, in alcuni casi, possono colpire cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità e non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l'oblazione o attendere la conclusione del procedimento nel corso del quale, fornendo le proprie osservazioni, si potrebbe ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l'irrogazione di una sanzione più bassa dell'oblazione;

   il 27 febbraio 2018, nella VI Commissione finanze della Camera, è stato approvato un parere su uno schema di decreto legislativo che prevede, tre le osservazioni formulate, che il Governo valuti la possibilità di modificare il regime sanzionatorio, recuperando la proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione;

   dall'indagine condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze per analizzare la consistenza del fenomeno è emerso che al 7 marzo 2018 non è stata erogata alcuna sanzione e che, a fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l'oblazione per concludere anticipatamente il procedimento –:

   quale sia l'orientamento del Ministro interrogato in merito a una modifica del regime sanzionatorio che preveda il recupero della proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione irrogata nel caso di trasferimento di assegni privi della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del beneficiario;

   quali iniziative intenda assumere per garantire i cittadini che in buona fede hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità, rendendo allo stesso tempo il sistema sanzionatorio efficace e dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio.
(5-00361)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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