ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00285

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 35 del 31/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: TABACCI BRUNO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 31/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/07/2018
Stato iter:
01/08/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/08/2018
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2018
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/08/2018
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/08/2018

SVOLTO IL 01/08/2018

CONCLUSO IL 01/08/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00285
presentato da
TABACCI Bruno
testo di
Martedì 31 luglio 2018, seduta n. 35

   TABACCI e GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015, come risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 150, lettera c), della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), ha introdotto un regime speciale di tassazione per i lavoratori rimpatriati al fine di favorire lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese, stabilendo i requisiti per poter usufruire dell'agevolazione;

   l'agevolazione fiscale spetta ai lavoratori, anche autonomi a decorrere dal 2017, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero che siano «cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio/residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività» oppure siano «cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio/residenza in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività»;

   l'agevolazione prevede che nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, e per i quattro periodi d'imposta successivi, il reddito di lavoro prodotto in Italia concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017;

   ai fini dell'applicazione del regime speciale dei lavoratori rimpatriati è previsto, quindi, in particolare il requisito sostanziale della continuità dell'attività di lavoro svolta fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi –:

   se si possa ritenere soddisfatto, ai fini dell'agevolazione fiscale per i lavoratori rimpatriati, il requisito dell'esercizio dell'attività lavorativa senza alcuna interruzione nell'eventualità di un cambio del posto di lavoro che determini un'interruzione tra un contratto e l'altro dovuta al solo fatto che tra il termine del primo contratto di lavoro e l'inizio del nuovo rapporto di lavoro siano intercorsi dei giorni festivi, come ad esempio, il primo maggio.
(5-00285)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 agosto 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00285

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver fatto presente che ai fini dell'applicazione del regime speciale dei lavoratori rimpatriati è previsto, in particolare, il requisito «sostanziale» della continuità dell'attività di lavoro svolta fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi, chiedono di sapere se il predetto requisito possa ritenersi comunque soddisfatto, ai fini dell'agevolazione in esame, nel caso di cambio del posto di lavoro che determini una interruzione tra un contratto e l'altro dovuta al solo fatto che tra il termine del primo contratto di lavoro e l'inizio del nuovo rapporto siano intercorsi giorni festivi.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015, come risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 150, lettera c), della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), disciplina un regime speciale di tassazione per i lavoratori rimpatriati, al fine di favorire lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese.
  L'agevolazione fiscale spetta ai lavoratori, anche autonomi, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero siano cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, oppure abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
  L'agevolazione prevede che nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, e per i quattro periodi successivi, il reddito di lavoro prodotto in Italia concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento (misura applicabile a decorrere dal 2017).
  Da ultimo, con la circolare n. 17 del 23 maggio 2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del regime in argomento specificando che per quanto attiene, in particolare, al requisito dello svolgimento dell'attività di lavoro all'estero, lo «svolgimento dell'attività di lavoro o studio all'estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non deve necessariamente far riferimento all'attività svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all'estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi».
  Fatta tale premessa, con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti, nel caso in cui si verifichi un'interruzione tra il termine del primo contratto e l'inizio del secondo dovuta esclusivamente al ricorrere di un giorno festivo deve ritenersi, in linea generale, comunque soddisfatto il requisito «sostanziale» della continuità dell'attività di lavoro svolta all'estero.
  A diverse conclusioni può, invece, giungersi in situazioni diverse da quella specificamente rappresentata, trattandosi di valutare le singole circostanze alla luce della ratio della disciplina agevolativa in commento. A tal fine, uno strumento utile può essere l'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino della Comunita'

contratto di lavoro

lavoro autonomo