ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00259

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 34 del 30/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/07/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00259
presentato da
DI MAIO Marco
testo di
Lunedì 30 luglio 2018, seduta n. 34

   MARCO DI MAIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   si apprende come riportato anche dagli organi di informazione che la commissione tributaria provinciale di Forlì ha accolto il ricorso dell'Eni avverso al pagamento dell'Imu per le piattaforme ubicate al largo delle coste di Cesenatico;

   la motivazione è che un impianto situato in acque costiere non risulta accatastabile e, conseguentemente, assoggettabile a tributi comunali, ciò nonostante una seconda sentenza della Corte di cassazione dell'ottobre 2017 che ribadiva i principi della precedente;

   la Corte di cassazione, infatti, con la sentenza n. 3618/2016 aveva definito chiaramente l'imponibilità di tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato comprese le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo (articolo 4 del regio decreto-legge n. 652 del 1939);

   il mancato introito per le casse comunali è di tre milioni e 800 mila euro per gli anni 2014-2015 periodi su cui era stato formulato il ricorso;

   si fa presente che l'Eni ha regolarmente pagato l'Imu per gli anni 2012 e 2013 e in riferimento al biennio precedente aveva proceduto al pagamento dell'allora Ici ritirando il ricorso alla vigilia dell'udienza;

   sorprende la decisione della commissione tributaria anche in riferimento ad alcuni giudizi in sede giurisdizionale;

   la legge di bilancio 2018, la legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, comma 728, ha invece sancito con norma interpretativa autentica che: «Le deposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504. all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili»;

   quindi si considerano assoggettabili ad imposte comunali (Imu ed Aci) anche manufatti situati in acque territoriali;

   risulta ad avviso dell'interrogante sorprendentemente anomalo anche il comportamento di Eni che in altre realtà come Termoli e Vasto paga regolarmente l'Imu in assenza di alcun contenzioso con le commissioni tributarie locali;

   si tratta di una evidente anomalia che però rischia di pesare in maniera rilevante sulle casse comunali e sui cittadini di Cesenatico –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non ritenga di assumere, per quanto di competenza, iniziative volte ad approfondire il merito della questione attinente al pagamento dell'Imu sulle piattaforme citate e dare attuazione al citato articolo 1, comma 728, della legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017, ponendo termine ad un contenzioso tributario avviato da numerosi anni tra concessionari di impianti in acque territoriali e comuni costieri, evitando ingiustificate penalizzazioni a danno degli enti locali interessati.
(5-00259)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acque territoriali

imposta locale

mare