ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00254

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 34 del 30/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/07/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00254
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Lunedì 30 luglio 2018, seduta n. 34

   RIZZETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, emesso in attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, cosiddetto «decreto antiriciclaggio» prevede all'articolo 49, comma 5, che «Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità»;

   in attuazione della norma in questione, il Ministero dell'economia e delle finanze sta infliggendo ingenti multe, per gli assegni senza clausola di non trasferibilità. Si tratta di sanzioni che vanno dai 3.000 a 50.000 euro, per importi trasferiti da un minimo di 1.000 a un massimo di 250.000 euro e che colpiscono molti cittadini che, in buona fede, hanno utilizzato assegni senza clausola di non trasferibilità;

   ciò è una diretta conseguenza del fatto che gli istituti di credito non hanno provveduto a ritirare i vecchi blocchetti di assegni bancari e postali, sprovvisti della clausola di non trasferibilità, perché la normativa non lo prevede; a tale mancanza si aggiunge l'assenza di comunicazioni destinate ai propri clienti sulla nuova normativa antiriciclaggio, pertanto, i cittadini che utilizzano tali assegni senza aggiungere manualmente la clausola di non trasferibilità vengono onerati di sproporzionate multe anche per piccoli importi disposti negli assegni. Si rischia, dunque, di dover pagare, per un importo di poco superiore ai 1.000 euro, un'oblazione di 6.000 euro o una sanzione minima di 3.000 euro;

   i cittadini non sono dunque stati tutelati secondo l'interrogante né dal legislatore che ha disposto un impianto sanzionatorio sproporzionato, né da banche e istituti bancari. Al riguardo, infatti, si dovevano prevedere idonee campagne informative dei piccoli risparmiatori quale parte contrattuale più debole;

   ad oggi, in mancanza dell'assunzione di idonee iniziative, i cittadini ancora in possesso dei vecchi libretti di assegni continuano ad essere esposti al rischio di pesanti multe, qualora, seppure in buona fede, vengano emessi assegni con importi superiori al limite di 1.000 euro senza la clausola di non trasferibilità;

   è evidente che le criticità con cui è stata recepita la normativa europea per contrastare la circolazione illecita del denaro per fini di finanziamento delle attività terroristiche o per riciclaggio delle attività criminali, stanno danneggiando i cittadini che si trovano ad essere ingiustamente accusati di riciclaggio;

   sul punto, si evidenzia che, nel mese di febbraio 2018, è stato emesso un parere della VI commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, in sede di esame dell'atto di Governo n. 504 recante schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio; lo stesso ha messo in luce la sproporzione del sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 90 del 2017, sollecitandone un adeguamento all'entità e alla tipologia della violazione commessa, soprattutto, per quanto concerne le operazioni di importo esiguo –:

   quali siano gli orientamenti del ministro sui fatti esposti in premessa e se e quali iniziative intenda adottare al fine di modificare il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 90 del 2017, considerando l'evidente sproporzione delle sanzioni già irrogate ai cittadini;

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare anche normative al fine di mettere a conoscenza adeguatamente i cittadini dell'obbligo della clausola di non trasferibilità per assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori al limite di 1.000 euro, come previsto dalla normativa antiriciclaggio, anche prevedendo tale obbligo informativo per le banche e gli istituti di credito nei confronti dei loro clienti.
(5-00254)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamentazione finanziaria

applicazione del diritto comunitario

diritto comunitario