Legislatura: 18Seduta di annuncio: 32 del 24/07/2018
Primo firmatario: CHIAZZESE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/07/2018
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 23/07/2018
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/07/2018
RITIRATO IL 04/10/2018
CONCLUSO IL 04/10/2018
CHIAZZESE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il diritto alla libera circolazione dei prodotti originari degli Stati membri e dei prodotti provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri è uno dei principi fondamentali del trattato (articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
in una fase iniziale, la libera circolazione delle merci era stata concepita nel quadro di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti dell'Unione con i Paesi terzi;
in seguito è stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione delle merci, in modo da realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne ove le merci circolano liberamente come all'interno di un mercato nazionale;
il principio della libera circolazione delle merci si estende anche ai farmaci e dunque la loro libera vendita all'interno del mercato unico dell'Unione europea non può soffrire di alcun ostacolo;
l'articolo 100 della legge n. 219 del 2006 rubricato «Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali» statuisce, al comma 1: «La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome». Tale articolo è stato modificato dall'articolo 1, comma 17, del decreto legislativo n. 17 del 2014 che ha testualmente aggiunto: «Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida.»;
la previsione dell'anzidetto articolo 100 in combinato disposto con l'articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente al rivenditore di vendere in blocco determinati farmaci nei mercati degli Stati che garantiscano un maggior vantaggio economico;
nella maggior parte dei casi si tratta di farmaci per i quali è assente nel commercio farmaceutico il «farmaco equivalente»;
le appena descritte modalità di vendita generano un grande vulnus a determinate categorie di pazienti-utenti che non hanno, per motivi che riguardano esclusivamente l'economia del grossista, la possibilità di reperire quel determinato farmaco che è stato venduto in blocco nello Stato dell'Unione europea che garantisce maggiori introiti economici –:
quali iniziative intenda porre in essere per garantire a tutti i cittadini la possibilità di reperire il farmaco idoneo alla propria cura.
(5-00214)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):libera circolazione delle merci