ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00208

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 31 del 20/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLICANI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 18/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 20/07/2018
Stato iter:
18/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/09/2018
Resoconto MICILLO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 18/09/2018
Resoconto PELLICANI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/07/2018

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/09/2018

DISCUSSIONE IL 18/09/2018

SVOLTO IL 18/09/2018

CONCLUSO IL 18/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00208
presentato da
BRAGA Chiara
testo presentato
Venerdì 20 luglio 2018
modificato
Martedì 18 settembre 2018, seduta n. 46

   BRAGA, PELLICANI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il sistema di gestione dei Raee, istituito dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base di quanto stabilito prima dal decreto legislativo n. 151 del 2005 e poi dal decreto legislativo n. 49 del 2014, dal 2008 a oggi ha compiuto significativi miglioramenti, passando da 80.000 a circa 300.000 tonnellate di Raee raccolti e trattati in modo ambientalmente corretto. Nonostante ciò, l'impianto legislativo che disciplina il tema dei Raee è – a oltre quattro anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 49 del 2014 – ancora incompleto;

   in particolare, l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 49 del 2014, prevedeva quanto segue: «Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione Europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione». L'adozione di tale decreto attuativo rimaneva pertanto subordinata all'emanazione da parte della Commissione europea delle norme minime di qualità del trattamento. L'articolo 1, comma 122, della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 127 del 2017 è intervenuto a sbloccare la situazione stabilendo che il Ministero adotta il decreto sul trattamento in esame «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione Europea»;

   questo decreto dovrebbe introdurre sia l'obbligo di rispettare standard di qualità molto elevati per tutti gli impianti che effettuano il trattamento dei Raee, sia modalità di verifica rigorose e approfondite dei processi di trattamento, in aggiunta ai controlli già previsti per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni. La sua emanazione è indispensabile per evitare che ingenti quantità di Raee vengano intercettate da soggetti che sono in possesso di una regolare autorizzazione al trattamento dei Raee ma che per ridurre i propri costi utilizzano modalità di riciclo «semplificate», miranti alle materie prime seconde contenute in questa tipologia di rifiuti, ma incuranti della necessità di smaltire in modo ambientalmente corretto le sostanze inquinanti;

   dal 15 agosto 2018, inoltre, entrerà in vigore – come previsto dal decreto legislativo n. 49 del 2014 – il cosiddetto «Open Scope», ossia un'estensione del campo di applicazione della normativa sui Raee. Apparecchiature che sino a tale data non sono soggette alla disciplina sui Raee ne saranno invece impattate, e i produttori di tali apparecchiature dovranno partecipare alla gestione e al finanziamento del sistema Raee. L'introduzione di nuove apparecchiature richiede una revisione del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, che all'Allegato 1 definisce i «raggruppamenti», necessari sia per la suddivisione fisica dei Raee nei centri di raccolta sia per il calcolo delle quote di responsabilità (e quindi degli oneri) di ciascun produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

   risulta all'interrogante che, a meno di un mese di distanza dall'entrata in vigore dell’open scope, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non abbia ancora provveduto a definire i nuovi raggruppamenti –:

   quale sia lo stato dei lavori per l'emanazione dei due decreti citati, considerando l'importanza di completare il quadro normativo ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(5-00208)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 18 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00208

  Con riferimento alle questioni poste, ed in particolare in riferimento alla predisposizione dello schema di regolamento in attuazione dell'articolo 18, comma 4 del decreto legislativo n. 49/2014 recante «Criteri e modalità tecniche di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e relative modalità di verifica» il Ministero dell'ambiente ha predisposto uno schema di decreto che ha tenuto conto delle osservazioni espresse dall'ISPRA e dal Centro di coordinamento RAEE.
  Tuttavia, a seguito delle ultime pubblicazioni da parte del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) delle norme tecniche sul trattamento dei RAEE e alla luce della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 emanata dalla Commissione il 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, il Ministero ha ritenuto opportuno sottoporre nuovamente all'ISPRA ed al Centro di coordinamento RAEE la bozza di decreto, al fine di valutare la necessità di un eventuale aggiornamento tecnico.
  Per quanto concerne gli effetti della riclassificazione delle categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Ministero ha tenuto una recente riunione con il Centro di coordinamento RAEE, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le associazioni della filiera del recupero, al fine di valutare congiuntamente la revisione dei raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta. All'esito di tale riunione, è stata predisposta una bozza di schema di decreto che aggiorna le categorie che rientrano tra i raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, con quelle previste nell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
  Il predetto schema di decreto sarà trasmesso a breve ai Ministeri concertanti dello sviluppo economico c dell'economia e delle finanze, al fine di acquisirne il parere tecnico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

materiale elettrico

industria elettronica

attrezzatura elettronica