ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00189

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 29 del 18/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: CORTELAZZO PIERGIORGIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 18/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPOLI OSVALDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 18/07/2018
RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 18/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 18/07/2018
Stato iter:
19/07/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/07/2018
Resoconto RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2018
Resoconto SANTANGELO VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 19/07/2018
Resoconto RUFFINO DANIELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/07/2018

SVOLTO IL 19/07/2018

CONCLUSO IL 19/07/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00189
presentato da
CORTELAZZO Piergiorgio
testo di
Mercoledì 18 luglio 2018, seduta n. 29

   CORTELAZZO, NAPOLI e RUFFINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   le competenze in materia di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sono stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che attribuisce alle province l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

   in aderenza a tali disposizioni la regione Lazio, nel piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 14 del 18 gennaio 2012, ha definito i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di rifiuti;

   l'individuazione, a Roma, del sito di via di Valleranello 273 per la localizzazione dell'impianto di rifiuti, non appare coerente con il piano regionale di gestione dei rifiuti, poiché il sito, infatti, presenta nelle vicinanze, a circa 200 metri, edifici residenziali, edifici sensibili quali scuole, impianti sportivi (fattore escludente);

   peraltro è molto grave che il sito è individuato dal piano di gestione del rischio alluvioni come area di pericolosità P2 per rischio di esondazione (fattore escludente);

   il sito è inserito in un'area di interesse archeologico tutelata ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (fattore escludente);

   nel provvedimento (determinazione n. G12022 del 18 ottobre 2016) non è chiara la valutazione di impatto ambientale effettuata dall'ARPA Lazio;

   per inciso, sempre in merito alla localizzazione dell'impianto dei rifiuti, dovrebbe esprimersi (ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 9, comma 2) la città metropolitana di Roma Capitale, cosa mai avvenuta;

   il comune di Roma ha espresso parere contrario alla localizzazione dell'impianto di rifiuti in via Valleranello 273, comunicando espressamente, in conferenza dei servizi, che «la proposta di insediamento dell'attività di gestione dei rifiuti nel sito indicato non è allo stato conforme alle NTA del PRG» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati e, per quanto di competenza, quali iniziative si intendano adottare, anche per il tramite della autorità di bacino, per verificare la compatibilità della localizzazione dell'impianto di rifiuti di cui in premessa, con il fatto che il sito è individuato dal piano di gestione del rischio alluvioni come area di pericolosità P2.
(5-00189)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 luglio 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00189

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente, in via preliminare, che le problematiche descritte afferiscono a questioni che non ricadono nelle competenze dirette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in quanto, in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, è attribuito allo Stato solo un ruolo di coordinamento e indirizzo.
  Occorre comunque considerare che i criteri generali per la localizzazione degli impianti, con l'individuazione dei fattori escludenti, di attenzione e preferenziali per gli aspetti di tutela individuati dalla regione Lazio nel Piano di gestione dei rifiuti vigente, sono applicabili solo ad alcune tipologie impiantistiche, tra le quali non sono ricompresi gli impianti di stoccaggio, né gli impianti che effettuano il recupero di rifiuti da raccolta differenziata, quali carta e cartone.
  Dall'esame degli atti acquisiti risulta, inoltre, che, all'esito della valutazione di impatto ambientale, la regione Lazio ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale positiva con Determinazione del 18 ottobre 2016, sul progetto per l'adeguamento e messa in esercizio dell'impianto in questione.
  Risulta, altresì, che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha provveduto, con Determinazione Dirigenziale 3599 dell'11 agosto 2017, al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto in parola.
  In merito al fatto che il sito ricade in un'area classificata come area di pericolosità P2, alluvioni poco frequenti, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere «si è espressa in linea generale sostenendo che la proposta progettuale è compatibile con la pianificazione di bacino», come risultante dal provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dalla regione Lazio, con la conseguente previsione di specifici interventi di mitigazione del rischio.
  Inoltre, con riferimento all'interesse archeologico sono stati acquisiti i pareri delle competenti Soprintendenze.
  Quanto alla posizione di Roma Capitale, nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi, il Comune nel luglio 2017 ha espresso il proprio parere «chiarendo che per l'impianto pur non conforme urbanisticamente alle N.T.A. del P.R.G., l'approvazione ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/06 costituisce variante allo strumento urbanistico e l'area ai sensi dell'articolo 106 comma 4 delle N.T.A. del P.R.G. approvato con DCC 18 del 12/2008, assume la destinazione di “infrastrutture tecnologiche” per tutta la durata dell'autorizzazione», come riportato nelle premesse dell'atto autorizzativo della Città Metropolitana.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione

rifiuti

gestione dei rifiuti