Legislatura: 18Seduta di annuncio: 28 del 17/07/2018
Primo firmatario: VITIELLO CATELLO
Gruppo: MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Data firma: 17/07/2018
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/07/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 18/07/2018 Resoconto VITIELLO CATELLO MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO RISPOSTA GOVERNO 18/07/2018 Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 18/07/2018 Resoconto VITIELLO CATELLO MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
DISCUSSIONE IL 18/07/2018
SVOLTO IL 18/07/2018
CONCLUSO IL 18/07/2018
VITIELLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, prevedendo all'articolo 46, che la prova scritta dovrà svolgersi con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali;
con la legge citata sono state modificate le regole relative al tirocinio professionale, prevedendo la possibilità di accordi fra ordini forensi e università e introducendo la frequenza obbligatoria;
l'articolo 48 prevede che «fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio»;
il comma 2-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, modificando l'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, ha prorogato di un anno il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), consentendo lo svolgimento dell'esame con la disciplina previgente fino al 2 febbraio 2018;
con decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 48, sono stati intensificati i controlli alle prove scritte per evitare l'ingresso di codici esplicati e congegni informatici, le aule sono schermate ed è garantita la segretezza dei temi;
con lo stesso decreto ministeriale si affida al Ministero la banca dati dalla quale i commissari d'esame, nel corso della prova orale, attingeranno le domande da rivolgere ai candidati;
in attuazione della legge n. 247 è stato emanato il decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17, che impone di frequentare i corsi organizzati da consigli dell'Ordine, associazioni forensi o altri enti accreditati, della durata di 160 ore in 18 mesi e una frequenza obbligatoria per l'80 per cento;
l'articolo 10 del citato decreto prevede che il regolamento si applichi «ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore»;
dal 2 febbraio 2018, in assenza di proroghe, è entrato in vigore l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012;
la conseguenza è che i tirocinanti non avranno il tempo per la necessaria preparazione in assenza dei codici annotati con la giurisprudenza –:
se non ritenga di dover adottare iniziative normative dirette a prorogare il termine previsto dall'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, in maniera da permettere l'adeguamento degli ordini forensi riguardo ai corsi di formazione.
(5-00169)
Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, l'Onorevole interrogante premette che la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, prevedendo, tra l'altro, che la prova scritta debba svolgersi senza possibilità di avvalersi di codici annotati, a decorrere dal secondo anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Il decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato detto termine, consentendo lo svolgimento dell'esame secondo la disciplina previgente fino al 2 febbraio 2018. Il decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17 ha poi stabilito, per l'accesso all'esame, la necessaria frequentazione di corsi di formazione della durata di 180 ore nell'arco di diciotto mesi; detto regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. L'interrogante paventa che i tirocinanti non abbiano il tempo necessario per prepararsi adeguatamente all'esame che per la prima volta dovrebbe svolgersi senza l'ausilio dei codici commentati e chiede se il Ministro della giustizia «non ritenga di dover prorogare il termine previsto dall'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, in maniera da permettere l'adeguamento degli ordini forensi riguardo ai corsi di formazione.
Intendo pertanto, sotto ovviamente i profili che sono già stati elencati nell'interrogazione, rassicurare l'Onorevole interrogante sottolineando in proposito che l'intenzione di questo dicastero è quella di mettere in discussione ed eventualmente rivedere nel suo complesso l'impianto normativo in esame nonché valutare favorevolmente una proroga della sua entrata in vigore che non sia limitata ad un mero spostamento temporale fine a se stesso ma che sia finalizzata ad una rivalutazione complessiva della normativa in oggetto.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):avvocato
tirocinio professionale
organizzazione della professione