ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00093

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 21 del 04/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: TRANO RAFFAELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
APRILE NADIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
CABRAS PINO MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
MANIERO ALVISE MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018
ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/07/2018
Stato iter:
05/07/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/07/2018
Resoconto TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 05/07/2018
Resoconto GARAVAGLIA MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/07/2018
Resoconto TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/07/2018

SVOLTO IL 05/07/2018

CONCLUSO IL 05/07/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00093
presentato da
TRANO Raffaele
testo di
Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21

   TRANO, RUOCCO, APRILE, CABRAS, CANCELLERI, CASO, CURRÒ, GIULIODORI, GRIMALDI, MANIERO, MARTINCIGLIO, MIGLIORINO, RADUZZI, RUGGIERO, ZANICHELLI e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva europea 2013/36 «CRD IV» recante la disciplina sull’«Accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento», stabilisce i casi di esenzione dal rispetto della direttiva medesima. L'Italia ha optato per esentare esclusivamente Cassa depositi e prestiti, mentre altri Stati europei hanno optato per un novero più ampio di esenzioni. In particolar modo, l'Estonia ha esentato le «hoiu-laenuuhistud» in quanto imprese cooperative, l'Irlanda le «credit union» e le «friendly societies», la Lettonia le «krajaizdevu sabiedribas», in quanto imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci, la Lituania le «kredito unijos», il Regno Unito le «credit unions» e le «municipal banks». Tali tipologie di società sono subordinate alle disposizioni prudenziali previste nelle rispettive normative di vigilanza nazionale e sono soggetti alla vigilanza prudenziale delle autorità nazionali;

   le «sparkasse» e «landesbank» tedesche sono regolarmente soggette alla disciplina armonizzata della direttiva «CRD IV», ma alcune deroghe sono previste per l'applicazione del regolamento (UE) 2067/2016 IFRS9; infatti, il medesimo si applica obbligatoriamente ai bilanci consolidati delle «sparkasse» e «landesbank» i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre per le società non quotate è prevista la sola facoltà (e non l'obbligo) di predisporre i bilanci consolidati in conformità ai princìpi Ias/Ifrs essendo stata esercitata tale opzione dal legislatore tedesco; è invece esclusa l'applicazione di tali princìpi ai bilanci individuali delle «sparkasse» e delle «landesbank» a prescindere dalla quotazione dei relativi titoli;

   la ratio di tali deroghe si riscontra nella necessità di adeguare la disciplina in materia di vigilanza e requisiti prudenziali alle peculiarità di specifici istituti di credito maggiormente radicati nel territorio e preposti alla erogazione del credito nell'ambito del sistema della cooperazione, circostanze ed esigenze – quest'ultime – riscontrabili anche nel sistema del credito cooperativo italiano (banche di credito cooperativo) –:

   al fine di predisporre un corpus normativo in materia di «vigilanza e requisiti prudenziali» maggiormente coerente con le peculiarità del sistema del credito cooperativo, se sia opportuno, al pari degli altri Stati membri dell'Unione europea e dell'area euro, assumere iniziative per prevedere specifiche deroghe alla disciplina sancita dalla direttiva «CRD IV» e dal regolamento Ifrs9 contribuendo in tal modo anche sul piano prettamente normativo al consolidamento della stabilità sistemica delle banche di credito cooperativo.
(5-00093)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 luglio 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00093

  Con l'interrogazione in oggetto, si richiede al Governo di valutare l'opportunità di «prevedere specifiche deroghe alla disciplina sancita dalla Direttiva CRD IV e dal Regolamento IFRS9 contribuendo in tal modo anche sul piano strettamente normativo al consolidamento della stabilità sistemica delle banche di credito cooperativo».
  Preliminarmente si evidenzia che la richiamata esenzione della Cassa Depositi e Prestiti trae origine già dalle prime direttive europee in materia di regolamentazione bancaria (si veda ad esempio la cosiddetta Capital Adequacy Directive del 1993, che rimanda ad una lista stilata nel 1977, e alla cosiddetta Single Banking Directive del 2000).
  Nel caso in esame la richiamata esenzione è stata prevista, così come per altre peculiari istituzioni finanziarie controllate dagli Stati, (oggi note come Istituti Nazionali di Promozione), come la francese Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), lo spagnolo Instituto de Credito Official (ICO), in ragione delle funzioni dalle stesse perseguite, al servizio dello sviluppo delle economie nazionali e delle politiche economiche, industriali e sociali.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano, inoltre, che l'osservazione che le « sparkasse e landesbank» tedesche, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, non sono tenute a redigere il bilancio in conformità dei principi contabili internazionali IFRS.
  In proposito va sottolineato che la questione non attiene all'ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013: si ricorda, infatti, che con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali», il legislatore italiano ha deciso di applicare i principi contabili internazionali ai bilanci individuali e consolidati di tutte le banche.
  Non tutti i Paesi europei hanno compiuto la stessa scelta.
  Il Governo, su entrambe le questioni poste dagli onorevoli interroganti sta facendo i più opportuni approfondimenti, al fine di verificare gli effettivi benefici che potrebbe trarre il sistema nazionale dall'introduzione di misure di semplificazione normativa da adottare in coerenza con la disciplina europea vigente e tenendo conto della prioritaria esigenza di tutela dei risparmiatori e degli investitori nonché del radicamento nel territorio di tali soggetti preposti all'erogazione del credito.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

bilancio di societa'

sicurezza e sorveglianza

direttiva comunitaria