ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12754

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 740 del 15/09/2022
Firmatari
Primo firmatario: SAPIA FRANCESCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 18/08/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/08/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 20/09/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12754
presentato da
SAPIA Francesco
testo di
Giovedì 15 settembre 2022, seduta n. 740

   SAPIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione, nella novella legislativa recata dalla legge costituzionale n. 3/2001, detta le norme ordinamentali in materia sanitaria e di potestà legislativa concorrente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

   fatta salva la potestà legislativa dello Stato in relazione agli aspetti di natura ordinamentale disciplinati dall'articolo 117, secondo comma, lettere «m» e «q», della Costituzione, vige, per quanto riguarda la tutela della salute, il principio della legislazione concorrente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, la potestà legislativa spetta alle Regioni in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale;

   ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, primo periodo, della Costituzione, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni;

   ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2001, n. 319, è determinato, nella misura massima, il trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, ridotto del 20 per cento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 61, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

   la regione Calabria, con l'articolo 65, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, ha determinato il trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, recependo la normativa dettata dall'articolo 61, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, per come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319;

   la regione Calabria, con la legge regionale 4 agosto 2022, n. 28 (BURC n. 166 del 4 agosto 2022), ha abrogato l'articolo 65, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, con specifico riferimento alla riduzione del 20 per cento della misura massima del trattamento determinato in favore dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, ai sensi dell'articolo 61, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 319 del 2001;

   ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale della Calabria n. 28/2022, gli oneri derivanti dall'attuazione della stessa legge, quantificati in 408.415,35 euro per l'annualità 2022 e in 980.196,83 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, gravano sul finanziamento di parte corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza 2022-2024;

   in regime di piano di rientro e di commissariamento del Ssr, come nel caso della regione Calabria, compete al Commissario ad acta proporre al Consiglio regionale la modifica o l'abrogazione di provvedimenti legislativi ritenuti in contrasto con gli obiettivi attribuiti dal Governo al medesimo Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009;

   per quanto precede, a giudizio dell'interrogante, la legge regionale della Calabria n. 28/2022 palesa evidenti vizi di legittimità costituzionale e, pertanto, il Consiglio dei ministri dovrebbe valutarne l'impugnazione innanzi alla Corte costituzionale –:

   se il Governo non ritenga indispensabile ed indifferibile valutare la sussistenza dei presupposti per promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale della legge della regione Calabria 4 agosto 2022, n. 28, alla luce dei parametri segnalati in premessa.
(4-12754)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

Capo di governo

diritto alla salute