ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12740

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 740 del 15/09/2022
Firmatari
Primo firmatario: DALL'OSSO MATTEO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 13/09/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • DISABILITA'
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/09/2022
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/09/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12740
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Giovedì 15 settembre 2022, seduta n. 740

   DALL'OSSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, per recepire gli ulteriori obiettivi posti dalla direttiva dell'Unione europea n. 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;

   il provvedimento contiene norme che appaiono all'interrogante in contrasto con quelle sulla legge n. 104 del 1992 per la tutela le persone con disabilità e persone con particolari fragilità;

   l'Ue intende rendere più chiari i contratti a beneficio dei lavoratori, ma il decreto legislativo citato espone, al contrario, i lavoratori più fragili a rischio di licenziamento se nei sei mesi di prova usufruiranno di permessi e benefìci previsti dalla legge 104 del 1992;

   inoltre, ad avviso dell'interrogante, ci si trova innanzi a un caso di discriminazione perché la nuova normativa statale lede i princìpi della Convenzione Onu sui diritti dei disabili. Sostituendo le norme sugli obblighi di informazione e comunicazione a carico dei datori di lavoro all'atto della stipula di un contratto con altre, meno chiare, ha reso l'interpretazione sistematica incerta e con essa i diritti che si dovrebbero garantire. Si sono tolte certezze alla più fragile delle categorie di lavoratori, quelli portatori di disabilità, i malati gravi, i caregiver, quindi ai beneficiari degli istituti di tutela previsti dalla legge n. 104 del 1992;

   la nuova disciplina del «periodo di prova» ribadisce correttamente la durata, pari a sei mesi massimo, non rinnovabili in caso di impieghi con le medesime/ mansioni. Il problema sta nelle nuove indicazioni degli eventi che interrompono i termini del «periodo di prova», limitati a sole quattro circostanze: malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori, a fronte dei quali «il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza». Manca l'indicazione degli eventi tipici della categoria di lavoratori tutelati dalla legge n. 104 del 1992, le categorie protette che ricomprendono i malati gravi e i familiari che li accudiscono. In tal modo i neoassunti che necessitassero di una terapia o quelli che dovessero chiedere un congedo per assistere un congiunto malato rischiano il licenziamento, perché quei giorni di assenza non verranno scomputati dal periodo di prova, consentendo al datore di non confermare l'assunzione, penalizzando le persone con disabilità, le persone fragili e le persone che li assistono, ledendo le garanzie assicurate dalla Convenzione Onu sui diritti fondamentali delle persone con disabilità o fragili, discriminando categorie che già hanno grandi forti problemi per ottenere un impiego e che ora aumenteranno;

   la direttiva Ue detta il principio generale per cui «i periodi di prova dovrebbero inoltre poter essere prorogati in misura corrispondente qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, ad esempio a causa di malattia o congedo, per consentire al datore di lavoro di verificare l'idoneità del lavoratore al compito in questione», non prevedendo quanto adottato in Italia. Eppure è accaduto e si assiste all'ennesimo conflitto tra tutela del diritto al lavoro e tutela del diritto alla salute, fatto che penalizza i lavoratori più deboli –:

   se i Ministri interrogati siamo a conoscenza di quanto esposto e quali urgenti iniziative normative intendano assumere per tutelare i diritti dei lavoratori con particolari fragilità, diritti garantiti dalla legge n. 104 del 1992.
(4-12740)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

contratto di lavoro

interpretazione del diritto