ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12707

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 739 del 09/08/2022
Firmatari
Primo firmatario: CAVANDOLI LAURA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/08/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 09/08/2022
Stato iter:
13/10/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2022
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/10/2022

CONCLUSO IL 13/10/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12707
presentato da
CAVANDOLI Laura
testo di
Martedì 9 agosto 2022, seduta n. 739

   CAVANDOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in un articolo comparso sul quotidiano la Verità dell'8 agosto 2022 si ricostruisce la vicenda di Margherita, una bambina di 3 anni che l'11 agosto 2020 è stata sottratta a mamma e papà dai servizi sociali a seguito di un'accusa per maltrattamenti pendente sui genitori;

   il quotidiano riferisce che le scintigrafie e le radiografie effettuate sulla bambina portata in ospedale per una caduta dai genitori mostravano «fratture plurime» che avrebbero «provato» un tipico caso di violenza domestica;

   la bambina è, quindi, stata affidata dai servizi sociali a due diverse famiglie;

   il 31 agosto 2021 i genitori, finiti iscritti nel registro degli indagati presso il tribunale di Rovigo, venivano prosciolti dalle accuse a seguito della richiesta del pubblico ministero: le fratture plurime risultavano, infatti, frutto di un errore medico, essendovi una sola frattura causata da un incidente fortuito;

   tuttavia il tribunale per i minorenni di Bologna, competente territorialmente, non ha consentito l'immediato ritorno a casa della bimba, ma ha, anzi, stabilito che questa dovesse essere collocata con la madre in una struttura protetta nella provincia di Bologna;

   risulta che attualmente la famiglia possa riunirsi una sola volta a settimana alla presenza di un sorvegliante;

   l'avvocato dei genitori riferisce che i servizi sociali insistono per ottenere dai genitori un'ammissione dei maltrattamenti, nonostante il proscioglimento in sede penale;

   riferisce ancora che una delle famiglie che avevano ricevuto in affido la bambina ora vive accanto alla comunità in cui Margherita è collocata e che alla coppia sono consentiti incontri con la piccola, che ovviamente non giovano all'equilibrio affettivo di quest'ultima;

   inoltre, sia i nonni che gli zii della bambina si erano resi disponibili ad accoglierla in affidamento, senza tuttavia riuscire a ottenerlo, nonostante il chiaro dettato dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983 n. 184;

   a ogni istanza dell'avvocato i giudici hanno risposto negativamente: addirittura all'istanza presentata il 18 luglio 2022 i giudici hanno chiesto una nuova memoria dopo la sospensione feriale, cioè il 5 settembre 2022, una decisione che suona per l'interrogante come una beffa, giacché si tratta della salute psicofisica di una bambina di soli 3 anni lontana da casa da oltre un anno;

   infine, i primi di agosto 2022 l'avvocato ha presentato un'istanza urgentissima, denunciando le scarse condizioni igieniche della comunità;

   sono, purtroppo, numerosi i casi riguardanti bambini allontanati dalla famiglia d'origine a motivo di maltrattamenti subiti, senza che poi le accuse di maltrattamento trovino alcun riscontro sul piano processuale penale;

   inoltre, le accuse di violenze, ancorché archiviate in sede penale, vengono spesso interpretate da servizi sociali e magistrati come indice di pericolosità dei genitori nei confronti dei figli, tali da motivare l'assunzione di provvedimenti, a parere dell'interrogante, iniqui e ingiustificati;

   va ricordato che la questione è emersa anche in occasione del dibattito parlamentare che ha portato all'approvazione della legge delega n. 206 del 2021, in materia di riforma del processo civile –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza del caso in questione e se risulti, per quanto di competenza, quanto riportato dall'articolo citato in premessa;

   se intenda assumere iniziative di competenza, in specie di natura normativa, considerata la legge delega richiamata in premessa, per chiarire che, in presenza di accuse per il reato di maltrattamento contro familiari o conviventi ex articolo 572 del codice penale, è necessario stabilire una corrispondenza tra gli elementi assunti in sede civile e quelli accertati in sede penale.
(4-12707)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 ottobre 2022
nell'allegato B della seduta n. 1
4-12707
presentata da
CAVANDOLI Laura

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «...in un articolo comparso sul quotidiano La Verità dell'8 agosto 2022 si ricostruisce la vicenda di M. B. M. V., una bambina di 3 anni che l'11 agosto 2020 è stata sottratta alla mamma e al papà dai Servizi Sociali in seguito ad un accusa per maltrattamenti...; il quotidiano riferisce che le scintigrafie e le radiografie effettuate sulla bambina portata in ospedale per una caduta dai genitori mostravano fratture plurime che avrebbero provato un tipico caso di violenza domestica; la bambina è... stata affidata dai Servizi Sociali a 2 diverse famiglie; il 31 agosto 2021 i genitori, finiti iscritti nel registro degli indagati presso il Tribunale di Rovigo, venivano prosciolti dalle accuse a seguito della richiesta del P. M.; le fratture plurime risultavano, infatti, frutto di un errore medico, essendovi una sola frattura causata da un incidente fortuito; tuttavia il Tribunale per i Minorenni di Bologna, competente territorialmente, non ha consentito l'immediato ritorno a casa della bimba, ma ha anzi stabilito che questa dovesse essere collocata con la madre in una struttura protetta nella Provincia di Bologna; risulta che attualmente la famiglia possa riunirsi una sola volta a settimana alla presenza di un sorvegliante...» – domanda alla Ministra della giustizia «...se...sia a conoscenza del caso in questione e se risulti, per quanto di competenza, quanto riportato dall'articolo citato in premessa; se intenda assumere iniziative di competenza, in specie di natura normativa, ...per chiarire che, in presenza di accuse per il reato di maltrattamento contro familiari o conviventi ex articolo 572 del codice penale, è necessario stabilire una corrispondenza tra gli elementi assunti in sede civile e quelli accertati in sede penale...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che la vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo (che vedeva indagati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 2857/2020 R. G. N. R. l'M. M. e la B. S., rispettivamente padre e madre della minore M. B. M. V. nata nell'anno 2019, con riferimento ai reati di maltrattamenti e di lesioni personali) ha tratto origine dalla segnalazione di un rischio potenziale a carico di minore trasmessa dall'Aussl per via di lesioni sospette refertate in relazione alla minore M. B. M. V., lesioni sulla cui dinamica i genitori nulla sapevano riferire, e sugli approfondimenti condotti allo scopo di acclarare la presenza di traumatismi non accidentali provocati da terzi soggetti.
  Nel decreto di archiviazione del procedimento penale contrassegnato dal n. 2857/2020 R. G. N. R. emesso in data 30/31 agosto 2021 dal Gip del Tribunale di Rovigo si rimarcava in particolare che «...la perizia collegiale medico legale condotta per determinare l'eziopatogenesi delle lesioni riportate dalla piccola M. B. M. V. (soprattutto la frattura al femore destro) pur giungendo a ritenerle, con elevata probabilità, di natura non accidentale e compatibile con un meccanismo traumatico da abuso ha precisato che non è possibile stabilire con assoluta certezza se il predetto meccanismo traumatico sia stato attuato volontariamente o, magari, solo per negligenza nell'accudimento. Tale conclusione, evidentemente, introduce nel compendio accusatorio un elemento di dubbio, non dipanabile neppure all'esito del dibattimento, in merito all'elemento soggettivo doloso del reato di maltrattamenti in famiglia che, peraltro, nel caso di specie si sarebbe estrinsecato in due soli episodi...».
  Il procedimento innanzi al tribunale per i minorenni di Bologna veniva avviato su ricorso del P. M. nell'estate dell'anno 2020 per un intervento sulla responsabilità genitoriale dell'M. M. e della B. S. «...a seguito di riscontrate lesioni nella minore, di tenera età...»; i servizi sociali intervenivano dunque a protezione della M. B. M. V. ai sensi dell'articolo 403 del codice civile e il tribunale per i minorenni di Bologna confermava la collocazione protetta della bambina «...da subito consentendo alla madre di riunirsi alla piccola in comunità, proposta fermamente rifiutata dalla madre per oltre un anno, fino all'autunno 2021...».
  Nelle more veniva avviata una consulenza tecnica di ufficio ad opera della dottoressa Magda Tura sulla capacità genitoriale dell'M. M. e della B. S. e sulla rete familiare, le cui risultanze restituivano una «...situazione senz'altro complessa, ancora in definizione, e fondamentalmente evidenziano un nucleo familiare non privo di fragilità e bisognoso di sostegno...».
  Il procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, come innanzi ricordato, si concludeva con l'emissione del decreto di archiviazione ad opera del Gip essendo rimasta dubbia la sussistenza del reato di maltrattamenti sul piano oggettivo per mancanza di prova del requisito della abitualità e sul piano soggettivo per non essersi potuto escludere l'eventualità di comportamenti frettolosi o maldestri, non dolosi, causa delle fratture riscontrate alla gamba della minore M. B. M. V.
  Tuttavia va in proposito evidenziato che il tribunale per i minorenni opera sul diverso piano (spesso ma non sempre connesso con quello penale) della genitorialità, così che è ben possibile che vengano mantenute situazioni di compressione di tale responsabilità nonostante proscioglimenti in sede penale.
  Deve essere altresì segnalato che, dopo l'esito negativo della valutazione condotta sugli zii patemi in vista di un affidamento, la madre della minore M. B. M. V. accettava di essere collocata in comunità con la stessa (pur serbando un contegno oppositivo rispetto agli interventi del tribunale per i minorenni e dei Servizi Sociali), collocamento in corso sin dal mese di gennaio dell'anno 2022; la consulente tecnica di ufficio ha quindi formulato un progetto di possibile rientro in famiglia della minore, comunque altamente strutturato e monitorato a mezzo di un intervento educativo domiciliare.
  Infine il tribunale per i minorenni di Bologna con decreto emesso in data 8 settembre 2022 disponeva, alla luce degli esiti della relazione parziale depositata dalla consulente tecnica di ufficio nonché delle relazioni dei servizi sociali e del tutore, il rientro della minore M. B. M. V. e della di lei madre B. S. nella casa familiare, fermi restando gli interventi di sostegno e vigilanza sul nucleo, attivati nell'interesse della medesima minore.
  Su di un piano più generale va a questo punto rilevato che, in attuazione della legge del 26 novembre 2021 n. 206, in data 28 luglio 2022 è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di «Attuazione della legge del 26 novembre 2021 n. 206 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».
  L'articolo 3 comma 33 del suddetto schema di decreto legislativo introduce nel libro II del codice di procedura civile il nuovo titolo IV bis, intitolato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie». La sezione I del capo III del suddetto titolo è interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere.
  La relazione illustrativa al provvedimento premette che l'allarmante diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari e in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria. La vittimizzazione secondaria si realizza quando «...le stesse Autorità chiamate e reprimere il fenomeno delle violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza...» (confronta la relazione sulla vittimizzazione secondaria approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio del Senato della Repubblica).
  Ancora, nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo si sottolinea che l'introduzione della sezione intitolata «Della violenza di genere e domestica» si è resa necessaria per disciplinare, in attuazione dei criteri di delega, i procedimenti nei quali una delle parti alleghi di essere vittima di violenza agita dal
partner o dall'ex partner o alleghi che vittima di violenza – anche nella forma della violenza assistita – o di abuso sia un figlio minore. La scelta normativa intende sottolineare l'importanza che deve essere rivolta al contrasto a questa forma di violenza nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, creando una sorta di corsia preferenziale per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. In particolare, in attuazione del principio di delega contenuto nella lettera b) del comma 23 dell'articolo 1 della legge n. n. 201 del 2021, è sufficiente che anche solo, in uno degli atti introduttivi (nel ricorso, sia quando proposto dalla parte sia quando proposto dal P. M., ovvero nella comparsa di costituzione) siano presenti allegazioni di violenza di genere o domestica o di abuso per garantire una trattazione più rapida del procedimento, con attenzione anche nelle fasi preliminari del giudizio a compiere un rapido accertamento sulla fondatezza delle allegazioni.
  Pertanto, in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento deve tendere, già dalle prime fasi processuali, a verificare la fondatezza o meno delle allegazioni, affinché l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche provvisori, avvenga solo dopo avere accertato, anche solo a livello di
fumus, se le stesse siano fondate o meno. Per conseguire questo risultato è stato previsto un ampio coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie civili, penali e minorili, dinanzi alle quali possono essere pendenti procedimenti relativi alle stesse parti. Fondamentale il ruolo del P. M., che è parte nei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli ed è interveniente necessario nei giudizi di separazione, divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e che, in ragione del ruolo, può veicolare all'interno dei giudizi civili e minorili le risultanze degli accertamenti compiuti nell'ambito dei procedimenti penali. Qualora emerga, anche a livello di fumus, che condotte violente siano state poste in essere il giudice dovrà adottare i provvedimenti idonei a tutelare la vittima, dando piena applicazione all'articolo 31 della Convenzione di Istanbul nel quale è previsto che si tenga conto degli episodi di violenza «...al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli...».
  Particolare attenzione è dedicata allo svolgimento dell'udienza per evitare che si realizzino forme di vittimizzazione secondaria, per esempio costringendo la vittima di violenza a essere presente insieme al presunto autore della stessa senza l'adozione di particolare cautele, prevedendo espressamente che non possa essere compiuto il tentativo di conciliazione (che per essere congruo ed efficace presuppone che le parti siano in posizione di parità e non di subordinazione l'una rispetto all'altra, come accade nelle relazioni contraddistinte da violenza) e che sia inibito il ricorso alla mediazione, vietata in presenza di violenza domestica. Specifiche norme sono dettate per garantire che forme di vittimizzazione secondaria non si realizzino nel corso degli accertamenti demandati ai servizi socio assistenziali o sanitari ovvero delle valutazioni rimesse ai consulenti tecnici di ufficio. Quanto all'ascolto del minore, in presenza di allegazioni di violenza è richiesto che il giudice proceda a tale adempimento senza ritardo e personalmente poiché, ferma la particolare natura dell'ascolto del minore non riconducibile nell'alveo delle prove, tuttavia anche dalle dichiarazioni dello stesso possono emergere elementi a sostegno o meno delle allegazioni di violenza o di abuso, con attenzione a garantire il massimo coordinamento tra le diverse Autorità Giudiziarie chiamate a verificare i medesimi fatti (seppure nei diversi ambiti di competenza) per evitare che reiterati ascolti del minore, tra loro non coordinati, possano a loro volta rivelarsi forme di vittimizzazione secondaria.
  

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accusa

errore medico

fanciullo