ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12702

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 738 del 04/08/2022
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTIN PIERANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/08/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/08/2022
Stato iter:
13/10/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/10/2022
CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/10/2022

CONCLUSO IL 13/10/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12702
presentato da
ZANETTIN Pierantonio
testo di
Giovedì 4 agosto 2022, seduta n. 738

   ZANETTIN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il Corriere del Veneto e altri quotidiani locali riportano in data 4 agosto 2022 la grave notizia del rilascio, per un errore sulla data di scadenza dei termini di custodia cautelare, del quindicenne che, nel marzo del 2021, in un viottolo di Mogliano Veneto, aggredì una studentessa 26 anni, riducendola in fin di vita con 23 coltellate: per tali fatti questi era stato condannato in sede di appello alla pena di cinque anni di reclusione;

   risulta all'interrogante che, nel frattempo, il minore sarebbe volato a Londra con la madre, così eludendo un successivo ordine di inserimento in comunità;

   la notizia crea evidente sconcerto e preoccupazione nella opinione pubblica e, in particolare, nella comunità veneta, in quanto sembra tanto inverosimile quanto inaccettabile che tale soggetto, la cui pericolosità sociale è evidente, sia a piede libero appena sedici mesi dopo aver quasi ucciso, con particolare ferocia, una incolpevole vittima –:

   se non ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di attività ispettive in relazione alla scarcerazione del minore di cui in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda assumere per assicurare alla giustizia italiana il colpevole di un così grave reato.
(4-12702)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 ottobre 2022
nell'allegato B della seduta n. 1
4-12702
presentata da
zanettin

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante – dopo avere premesso che «... Il Corriere del Veneto e altri quotidiani locali riportano in data 4 agosto 2022 la grave notizia del rilascio, per un errore sulla data di scadenza dei termini di custodia cautelare, del quindicenne che, nel marzo del 2021, in un viottolo di Mogliano Veneto, aggredì una studentessa di 26 anni, riducendola in fin di vita con 23 coltellate; per tali fatti questi era stato condannato in sede di appello alla pena di 5 anni di reclusione; ...nel frattempo, il minore sarebbe volato a Londra con la madre, così eludendo un successivo ordine di inserimento in comunità; la notizia crea evidente sconcerto e preoccupazione nella opinione pubblica...» – domanda alla Ministra della giustizia «...se non ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di attività ispettive in relazione alla scarcerazione del minore di cui in premessa...».
  Al riguardo deve essere immediatamente posto in risalto che nei confronti del T.J. (nato a Venezia in data 8 novembre 2005) veniva elevata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia imputazione in relazione ai delitti di tentato omicidio pluriaggravato e di tentata rapina propria aggravata entrambi commessi in danno della N.M. in data 22 marzo 2021 allorquando costui, allo scopo di impossessarsi del danaro o dei beni detenuti dalla vittima, l'aggrediva da tergo con un coltello infliggendole circa 20 colpi al volto, al torace e all'addome, così compiendo atti univoci diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte.

  Il T.J. veniva tratto in arresto in data 22 marzo 2021.
  Con sentenza emessa in data 14 dicembre 2021 il Gup del tribunale per i minorenni di Venezia riteneva il T.J. colpevole di entrambi i reati a lui ascritti e lo condannava, previo riconoscimento del vizio parziale di mente, alla pena di anni 6, mesi 8 e giorni 4 di reclusione.
  Con sentenza emessa in data 1° aprile 2022 la corte di appello di Venezia – sezione minori – riduceva la pena irrogata in primo grado al T.J. ad anni 5 di reclusione.
  La corte di appello di Venezia – sezione minori – provvedeva altresì a redigere l'ordine di scarcerazione provvisorio del T.J. indirizzato al direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Treviso, struttura ove all'epoca l'imputato si trovava ristretto. In tale ordine di scarcerazione provvisorio si calcolava, in applicazione dell'articolo 303 comma quarto codice di procedura penale, la scadenza del termine di durata massima della misura cautelare della custodia in carcere alla data del 21 luglio 2022. Il calcolo suddetto rispettava il disposto dell'articolo 23 comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 a mente del quale «...i termini previsti dall'articolo 303 codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16 e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento...».
  Avverso la sentenza emessa in data 1° aprile 2022 dalla corte di appello di Venezia – sezione minori – la difesa del T.J. proponeva ricorso per cassazione, la cui trattazione veniva fissata per l'udienza del 17 novembre 2022.
  Infine con provvedimento emesso in data 19 luglio 2022 il tribunale per i minorenni di Venezia accoglieva la richiesta avanzata dal P.M.M. volta ad ottenere ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934 l'applicazione nei confronti del T.J. della misura «... del collocamento ... in una struttura idonea con adozione di provvedimenti provvisori al fine di evitare la reiterazione di gravi condotte illecite...».
  Sulla scorta di tutto quanto sinora esposto nel dettaglio emerge l'insussistenza del denunciato «... errore sulla data di scadenza dei termini di custodia cautelare...» commesso dai magistrati della corte di appello di Venezia – sezione minori – nonché di una eventuale responsabilità di costoro nell'elusione da parte del T.J. del provvedimento di collocamento in comunità. E invero siffatto provvedimento era di per sé immediatamente esecutivo ed era stato correttamente inoltrato dall'Autorità giudiziaria al servizio sociale della ULSS2 Marca Trevigiana ai fini della applicazione dello stesso.
  Ne deriva quindi che, nella vicenda concreta tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, non si può riconoscere alcun mancato rispetto dei termini processuali ovvero altri profili di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati della corte di appello di Venezia – sezione minori – in ipotesi idonei a giustificare «... l'esercizio di attività ispettive...» di competenza di questo Dicastero.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minore eta' civile