ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12640

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 728 del 20/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: MISTO-EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI
Data firma: 19/07/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/07/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12640
presentato da
DORI Devis
testo di
Mercoledì 20 luglio 2022, seduta n. 728

   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2019, 4a serie speciale, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nei ruoli del personale del Ministero della giustizia;

   il 15 giugno 2022 è stata pubblicata la graduatoria finale dei vincitori del predetto concorso cosiddetto «Ripam-Giustizia», approvata con provvedimento del direttore generale del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del 14 giugno 2022;

   successivamente, sul sito del Ministero della giustizia è stata data notizia delle sedi di lavoro individuate dalle tre direzioni generali del personale interessate dalla procedura selettiva e attivato l'iter per consentire ai vincitori di comunicare la sede di lavoro prescelta;

   il Ministero della giustizia ha pertanto invitato i vincitori ad indicare la sede scelta tra quelle disponibili entro il 12 luglio 2022;

   ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda»;

   per effetto di tale previsione, i vincitori affetti da invalidità superiore ai 2/3, ovvero con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, hanno esercitato il diritto di scelta prioritaria tra le sedi di lavoro disponibili;

   viceversa, ai vincitori con figli affetti da invalidità grave, ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è stata garantita la stessa possibilità di scelta preferenziale, ad avviso dell'interrogante in aperta violazione dell'articolo 33 della stessa legge, il quale, ai commi 4 e 5, prevede che: «4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»;

   per il recente concorso per cancellieri esperti, nel rispetto della normativa vigente, è stato chiesto ai vincitori, precedentemente alla scelta delle sedi, l'invio dell'eventuale documentazione relativa a disabilità personale e dei figli minorenni conviventi ai fini della preferenza della sede con precedenza;

   coniugare le esigenze familiari con quelle lavorative è di estrema complessità, ma lo è ancor di più per i lavoratori che assistono familiari disabili e per gli stessi lavoratori con invalidità: per questo motivo la sede di lavoro è fondamentale per agevolare l'assistenza continuativa ed esclusiva ai familiari con disabilità, in particolare se si tratta di figli minorenni;

   la descritta disparità di condizioni tra lavoratori potrebbe configurare una violazione dell'articolo 3 della Costituzione –:

   se il Ministro interrogato non intenda porre in essere iniziative, anche di natura normativa, volte a consentire a tutti i vincitori del concorso con figli affetti da invalidità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 di esercitare il diritto di scelta della sede in via preferenziale.
(4-12640)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

luogo di lavoro

assunzione

lavoratore disabile