Legislatura: 18Seduta di annuncio: 719 del 05/07/2022
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/07/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 CIRIELLI EDMONDO FRATELLI D'ITALIA 04/07/2022 FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA 05/07/2022
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/07/2022
DELMASTRO DELLE VEDOVE, DEIDDA, VINCI, MANTOVANI, BIGNAMI, PRISCO, TRANCASSINI, ROTELLI, FERRO, LUCASELLI, CIRIELLI e FOTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
la Chambre de l'instruction della Corte d'appello di Parigi in data 29 giugno 2022 ha deliberato di negare l'estradizione richiesta dall'Italia per dieci terroristi rossi e segnatamente per i seguenti criminali Giorgio Pietrostefani, Enzo Calvitti, Narciso Manenti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio, Raffaele Venturi, Luigi Bergamin, le motivazioni, ove possibile, sono ancor più sconcertanti della decisione stessa, facendo leva, fra l'altro, su una asserita, presunta e apoditticamente affermata incertezza in ordine al fatto che il sistema processual-penale italiano abbia garantito ai predetti e, in ogni caso, possa garantire un «equo processo»;
non v'è chi non veda che, per la sperata ipotesi che la domanda di consegna dell'Italia sia stata confezionata correttamente, senza alcuna omissione e corredata di ogni e più ampia documentazione, tale affermazione sia gravemente lesiva, al limite del diffamatorio, della dignità nazionale e della democraticità del nostro sistema processual-penale;
la seconda motivazione appare decisamente pretestuosa, infondata, ridicola e vergognosa: dopo aver bloccato politicamente per anni la domanda di consegna dell'Italia, ora il sistema giuridico francese, sul quale evidentemente si possono nutrire fondati dubbi, eccepisce all'Italia il lungo intervallo di tempo (40 anni) durante il quale è stata data la possibilità ai terroristi di ricostruirsi una vita, una famiglia;
il sistema giuridico che avanza dubbi sul sistema giuridico italiano pone dunque il seguente principio giuridico: eccepire e contestare a terzi proprie manchevolezze e inefficienze o inadempienze;
vale la pena solo ricordare che le vittime e i parenti delle vittime dei criminali terroristi in Italia ancora attendono giustizia per poter veramente e definitivamente voltare pagina e ricostruirsi una vita senza che le ombre del passato si allunghino quotidianamente nel presente;
in ogni caso, le motivazioni aprono a parere dell'interrogante anche uno squarcio inquietante sulla domanda avanzata dall'Italia, indicando manchevolezze nella richiesta, fra cui a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il fatto che le autorità italiane non sarebbero state in grado di indicare se gli imputati fossero stati assistiti da un avvocato scelto elettivamente dagli stessi interessati;
i giudici francesi hanno più volte richiamato l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla necessità di un «processo equo», come se l'Italia non assicurasse processi equi o come se l'Italia non avesse fornito, nella domanda di consegna, elementi a supporto della equità del processo –:
quali siano le eventuali indicazioni da parte delle autorità francesi in ordine alle presunte manchevolezze nella domanda avanzata dall'Italia;
se le autorità italiane abbiano avanzato la domanda di consegna corredata da ogni e più utile documentazione;
se le autorità italiane abbiano fornito la documentazione utile a provare la partecipazione effettiva ai processi di molti dei 10 terroristi, fra cui certamente Giorgio Pietrostefani e, in caso positivo, quale esatta documentazione sia stata fornita alle autorità francesi sulla partecipazione effettiva dei terroristi e segnatamente del terrorista Pietrostefani al processo;
per la sperata ipotesi che la domanda di consegna sia stata corredata di ogni e più ampia documentazione, quali iniziative si intenda intraprendere per tutelare la dignità dell'ordinamento giudiziario italiano e del sistema processual-penale italiano, vergognosamente bollato come iniquo e condannato, in contumacia, dalle autorità francesi;
se si intenda ottenere chiarimenti e garanzie dallo Stato francese prima di procedere nella cooperazione in materia giudiziaria prevista dal cosiddetto Trattato del Quirinale, alla luce del contegno delle autorità francesi.
(4-12506)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):terrorismo
cooperazione giudiziaria
documentazione