ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12467

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 716 del 29/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: D'IPPOLITO GIUSEPPE
Gruppo: INSIEME PER IL FUTURO
Data firma: 29/06/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 29/06/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12467
presentato da
D'IPPOLITO Giuseppe
testo di
Mercoledì 29 giugno 2022, seduta n. 716

   D'IPPOLITO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel 2008, il comune di Lamezia Terme acquistò dall'Arssa l'ex cantina sociale di Sambiase per 600.000 euro, impegnando nel piano annuale delle opere pubbliche dell'anno 2007 la somma di 250.000 euro per ristrutturare ed ampliare l'immobile al fine di trasformarlo in struttura fieristica;

   dell'immobile in parola si parla a pagina 161 nella relazione della commissione di accesso – insediata a seguito del decreto prefettizio n. 83 del 6 giugno 2017 – presso lo stesso comune, il cui Consiglio comunale sarà poi sciolto, all'epoca della sindacatura di Paolo Mascaro, poi rieletto e ora in carica, per infiltrazioni mafiose;

   nella relazione si rappresenta, esaminati gli atti del municipio, la vicenda di una perizia di stima, eseguita in data 26 febbraio 2016, determinante un valore del compendio immobiliare in argomento di euro 1.223.312,46;

   secondo quanto riportato nella stessa relazione, il valore dell'immobile «appare abbastanza sottostimato» ed è più plausibile, in base ad una diversa metodologia di calcolo ivi indicata, che dovesse essere di 3.600.000 euro, cioè quasi tre volte tanto;

   ancora, a «seguito di determinazione n. 180 del 22 settembre 2016, in data 17 ottobre 2016 l'amministrazione comunale emana nuovo avviso di pubblico incanto per l'immobile de quo, del quale non si conosce l'esito, dichiarandolo “in stato di abbandono” per un importo a base d'asta di euro 1.223.312,46 (uguale al primo importo e diverso da quello inserito nella Delibera di G.C. n. 236 del 28 luglio 2016)»;

   la relazione evidenzia che in ogni caso, come da prassi vigenti, la stima poteva essere effettuata in convenzione con l'Agenzia del territorio o altra Agenzia dello Stato secondo i criteri stabiliti dalla stessa Agenzia del territorio;

   il comune di Lamezia Terme ha venduto l'immobile suddetto, si legge in un articolo a pagina 22 del Quotidiano del Sud, del 25 marzo 2022, a seguito di parziale cambio della destinazione d'uso non sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale che, come si legge in altro articolo della stessa testata, ad avviso dell'amministrazione comunale in carica non era necessario, in base alla legge della regione Calabria n. 21 del 2010;

   sulla stampa locale si legge di un permesso a costruire, n. 70 del 17 dicembre 2021, rilasciato dal comune di Lamezia Terme e presentato dalla A.C. srl di Crotone, rappresentata da A.C., ma il codice fiscale riportato nell'atto corrisponde ad altra persona;

   il permesso a costruire era stato presentato all'inizio dell'aprile 2020, cioè molti mesi prima che il bene entrasse nella disponibilità del richiedente, come da atto di compravendita del 22 ottobre 2020, avvenuta ad un prezzo di poco superiore al suddetto importo a base d'asta;

   il tecnico progettista risulta essere il consigliere comunale Pietro Gallo;

   il 30 giugno 2020 si registrano delle integrazioni richieste dagli uffici comunali su un bene che risultava ancora di proprietà del comune;

   secondo l'interrogante, il progetto presentato il primo aprile 2020 non poteva essere approvato il 17 dicembre 2021, dato che il 23 novembre 2021 la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittime le modifiche apportate dal Consiglio regionale della Calabria alla legge regionale n. 10 del 2020, riguardanti gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 21 del 2010;

   dalla sentenza predetta deriva l'impossibilità, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di riposizionare l'edificio all'interno dell'area di pertinenza ed il superamento delle altezze massime in deroga agli strumenti urbanistici;

   per ultimo, con atto del 17 marzo 2022, il servizio comunale Suap ha disposto il divieto di prosecuzione dei lavori in corso a seguito di comunicazione antimafia con esito positivo a carico dell'impresa esecutrice, Sgromo Costruzioni srl –:

   di quali informazioni disponga, per quanto di competenza, riguardo alla vicenda ricostruita in premessa.
(4-12467)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vendita

mafia

amministrazione locale