ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12438

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 714 del 27/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/06/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/06/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12438
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Lunedì 27 giugno 2022, seduta n. 714

   BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, istituisce e disciplina il credito di imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo;

   l'agevolazione è applicabile per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020, è commisurata, per ciascuno dei periodi agevolati, all'eccedenza degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti calcolati secondo specifici criteri;

   nel corso degli anni la disciplina è stata oggetto di modifiche normative. Al fine di continuare a incentivare la spesa delle imprese italiane in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, l'articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (cosiddetta legge di bilancio 2022) proroga, con un quadro piuttosto articolato, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 198 e seguenti della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), ferma restando la disciplina di base dell'agevolazione;

   a seguito della pluralità di interventi del legislatore, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico susseguitisi nel tempo e la legittimità dei controlli, andrebbe comunque salvaguardata la finalità della norma, che mira a sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese;

   le imprese che intendono avvalersi del credito d'imposta in esame hanno l'onere di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili alla agevolazione;

   le attività di controllo sono affidate all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2015, che svolge l'attività di controllo sulla base dell'apposita documentazione contabile certificata. Ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, ai fini della corretta fruizione del credito di imposta, l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attività di controllo, verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, nonché l'ammissibilità delle attività e dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito di imposta. Nel caso in cui si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l'Agenzia delle entrate richiede al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere;

   da segnalazioni pervenute e da articoli di stampa, si apprende che l'Agenzia delle entrate effettua pressanti attività di controllo nei confronti delle imprese che si sono avvalse del credito d'imposta per spese relative ad attività di ricerca e sviluppo. I funzionari del fisco, oltre a controllare l'effettività dell'attività di ricerca e sviluppo, al fine di contestarne l'eventuale inesistenza, puntano a sindacare anche la spettanza nel merito della detrazione in esame;

   molte Commissioni tributarie, soprattutto alla luce del fatto che l'attività di controllo si conclude spesso con la contestazione che i progetti svolti non presentano le caratteristiche richieste dalla normativa per poter accedere al credito d'imposta, sono state investite di ricorsi contro le ingiunzioni di pagamento emesse dall'amministrazione finanziaria;

   i giudici di merito sono giunti alla conclusione che per poter esprimere un giudizio sulla sussistenza dei requisiti per ottenere il credito d'imposta relativo all'attività di ricerca e sviluppo, l'Agenzia delle entrate deve necessariamente richiedere il parere al Ministero dello sviluppo economico –:

   se il Governo non ritenga doverosa e necessaria un'iniziativa volta a risolvere la questione legata ai controlli sulla sussistenza dei requisiti per ottenere il credito d'imposta relativo all'attività di ricerca e sviluppo, ovvero a chiarire quali siano gli ambiti di intervento rispettivamente della Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico.
(4-12438)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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