ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12424

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 713 del 23/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/06/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/06/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12424
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Giovedì 23 giugno 2022, seduta n. 713

   BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito che per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, indicati nel 1° comma dell'articolo 73 del Tiur (tra gli altri, società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione) risultanti da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Allo stesso modo, anche nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del Tiur a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto e fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal conferitario soggetto all'imposta sul reddito delle società, a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro;

   la disposizione in esame prevede il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all'avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali, per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, che emerge in sede di operazioni di aggregazione aziendale. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda riconosce, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo sempre non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale;

   l'agevolazione trova applicazione qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni; mentre, non trova applicazione qualora le imprese facciano parte dello stesso gruppo societario oppure siano legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero siano controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto;

   la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha modificato la normativa, prevedendo che l'agevolazione fiscale si applica alle operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate a decorrere dalla data del 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2021, anticipando il termine di un anno –:

   se intenda adottare iniziative di carattere normativo per ripristinare l'originaria scadenza del 31 dicembre 2022, al fine di consentire alle imprese che avevano programmato operazioni di aggregazione fin dal 2021, di portarle a termine, anche perché, in funzione dell'agevolazione stessa, queste hanno già sostenuto gran parte dei costi per i lavori preparatori; ovvero, se intenda valutare di adottare iniziative per prorogare l'agevolazione del decreto-legge n. 34 del 2019 fino al 31 dicembre 2023 per permettere alle piccole e medie imprese di riconsiderare progetti di aggregazione accantonati perché non realizzabili entro il termine prescritto.
(4-12424)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

imposta sul reddito

bene strumentale