ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12342

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 707 del 14/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: GALANTINO DAVIDE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/06/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/06/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12342
presentato da
GALANTINO Davide
testo di
Martedì 14 giugno 2022, seduta n. 707

   GALANTINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con nota protocollo 311/2022 il segretario generale del Sappe stigmatizzava la nota dipartimentale con la quale si disponeva, a carico del Coordinatore regionale, nelle more della implementazione e sino al rientro del Sovrintendente, «al fine di non privare l'intero distretto della Puglia e Basilicata del presidio cinofili», l'onere di assicurare «la messa in sicurezza delle sostanze stupefacenti presenti nel distaccamento di Trani», nonché «la gestione e il mantenimento dei quadrupedi del Distaccamento»;

   nello specifico, il sindacato rilevava come le citate indicazioni violassero le disposizioni dell'attuale decreto ministeriale 17 ottobre 2002 e del modello organizzativo e funzionale, con particolare riguardo a quest'ultimo nella parte in cui, al paragrafo A, lettera c) relativo all'organizzazione del Servizio Cinofili-Nucleo Regionale Cinofili dispone espressamente che «Il sovrintendente responsabile del Distaccamento è consegnatario delle sostanze stupefacenti assegnate dal Centro Addestramento al Nucleo regionale Cinofili e provvede alla tenuta del registro da istituirsi ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990»;

   dalla lettera della norma emerge chiaramente che il coordinatore regionale non può essere gravato della consegna delle sostanze stupefacenti, né può assicurare la gestione e il mantenimento dei cani cinofili in quanto «l'ispettore coordinatore, pur in possesso della specializzazione di conduttore di cane antidroga, non esercita le relative mansioni»;

   e ancora, l'articolo 3 del decreto ministeriale prevede che il nucleo centrale cinofili sia composto, fra l'altro, da un medico veterinario e da un istruttore cinofilo, presente presso ogni provveditorato e che il coordinatore regionale debba aver «superato un corso di formazione della durata di tre mesi sulle tematiche organizzative e tecnico gestionali del servizio»: previsioni anch'esse disattese, come denunciato nella nota sindacale, in cui si rileva una discrezionalità amministrativa nell'applicazione del citato decreto ministeriale che sfocia nell'arbitrarietà, in spregio dei fondamentali princìpi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione;

   in altri casi, infatti, l'Amministrazione avrebbe applicato con solerzia il decreto ministeriale, rigettando «una istanza presentata dal responsabile del distaccamento cinofili di Roma perché, secondo la tesi del D.A.P., il decreto ministeriale (in questo caso siccome fa comodo all'amministrazione, si applica) non prevede (...) il ruolo degli ispettori nel Servizio; così come ha cacciato diversi ispettori sempre perché non previsti nel decreto ministeriale»;

   le soluzioni per far fronte alla citata temporanea necessità, peraltro, ci sarebbero, come indicato nella stessa nota, in cui si suggerisce, per esempio, di impiegare, nelle more dell'avvio del relativo corso, i due vincitori dell'interpello per conduttori –:

   considerato la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali iniziative di competenza intenda assumere in merito, con particolare riguardo alla necessità di dotare l'intero distretto della Puglia e Basilicata del presidio cinofili, garantendo, al contempo, la piena applicazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2002;

   se non ritenga necessario convocare un tavolo istituzionale per il rinnovo del medesimo decreto ministeriale istitutivo del servizio cinofili, al fine di adeguare e aggiornare i contenuti alle attuali esigenze operative, nonché al fine di garantire un'adeguata valorizzazione del personale del Corpo attualmente impiegato nel servizio e per coloro che vi faranno accesso.
(4-12342)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasparenza amministrativa

professioni tecniche

stupefacente