ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12318

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 706 del 13/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: MICELI CARMELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GARIGLIO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 13/06/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 06/06/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12318
presentato da
MICELI Carmelo
testo di
Lunedì 13 giugno 2022, seduta n. 706

   MICELI e GARIGLIO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il regolamento di circolazione ferroviaria emanato da Ansfisa con decreto n. 4 del 9 agosto 2012, disciplina le attività di sicurezza in esercizio del gestore delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie che operano in territorio italiano;

   negli allegati B e C vengono normate le attività di sicurezza da svolgersi nell'ambito dell'esercizio ferroviario, attraverso l'individuazione di figure professionali certificate dalla stessa Agenzia ed in possesso di abilitazioni, essenziali a ricoprire le mansioni previste nelle attività connesse alla circolazione dei treni;

   le norme contenute nel suddetto decreto, vincolano gli operatori ferroviari ad un sistema di regole omogeneo che, oltre a garantire alti standard di sicurezza nell'ambito di riferimento, consentono un'agevole attività di controllo rispetto all'ottemperanza degli obblighi previsti per le Imprese e il Gestore delle infrastrutture;

   con atto ufficiale di aprile 2019, Ansfisa ha intrapreso una consultazione atta a recepire le opinioni rispetto alle modifiche tecniche da apportare al decreto n. 4 del 2012;

   le organizzazioni sindacali, nel luglio 2021, hanno inviato ad Ansfisa osservazioni e proposte di modifica al decreto, discusse e condivise nei precedenti incontri sulla materia;

   nell'aprile 2022, l'Agenzia ha preannunciato che la Commissione europea era intenzionata a riformare una moltitudine di principi generali anche di carattere organizzativo delle attività di sicurezza ferroviaria, contenute nel decreto n. 4 del 2012 e, di conseguenza, riproposte nella bozza del nuovo Regolamento di Circolazione Ferroviaria proposto al legislatore europeo;

   i punti contestati risultano essere ben 32 da parte di E.R.A. (ente di regolazione europeo) e ulteriori 34 dalla Commissione europea;

   il 20 maggio 2022 Ansfisa, nel recepire le impostazioni comunitarie, ha inviato a E.R.A. una nuova bozza di regolamento di circolazione ferroviaria nazionale;

   le novazioni richieste dalle autorità comunitarie spostano i vincoli normativi fondanti dell'attuale regolamento, indispensabili alla tutela della sicurezza dell'esercizio ferroviario, in capo al SGS delle imprese ferroviarie;

   introducono libertà organizzativa per aziende e gestori che deve tenere conto delle Specifiche tecniche di interoperabilità (Sti) emanate dalla Commissione europea e al contempo mantengono la prerogativa di Aziende private con lo scopo di raggiungere profitti;

   cancellano, a titolo esemplificativo, le norme attualmente contenute dagli articoli 4.28 e 4.29 dell'allegato B (Rcf) del decreto n. 4 del 2012, che impongono la presenza del capotreno su tutti i treni viaggiatori, sebbene nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, fosse stata auspicata per il Personale Viaggiante una certificazione europea simile a quella prevista per il personale di macchina, che prevedesse requisiti minimi di professionalizzazione e opportuni certificati complementari per operare come personale di accompagnamento nei vari Paesi, a seconda delle specificità previste;

   inoltre, a parere dell'interrogante, si pongono in distonia con quanto previsto dalla direttiva n. 798/2016, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo del 14 maggio 2019 n. 50 all'articolo 13;

   infine, non affrontano adeguatamente le modalità di effettuazione del soccorso di tutte le persone a bordo del treno sebbene la Corte di cassazione il 15 ottobre 2021 con sentenza n. 28353 abbia accolto la legittimità del rifiuto di un macchinista a condurre un treno con un modulo di equipaggio che, in caso di malore, non gli consentiva la garanzia di un soccorso qualificato –:

   se il Governo intenda adottare iniziative affinché siano recepite integralmente le richieste, riportate in premessa, avanzate dalla Commissione europea e dalla E.r.a. rispetto al nuovo regolamento di circolazione ferroviaria nazionale ovvero sia differita, in attesa della creazione di un impianto normativo che armonizzi le citate disposizioni europee al contesto nazionale, con riferimento alle specificità infrastrutturali e oro-geografiche del territorio, l'adozione del nuovo regolamento di circolazione ferroviaria nazionale.
(4-12318)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto ferroviario

impresa di trasporto

industria ferroviaria