ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12264

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 705 del 01/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: GIACHETTI ROBERTO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 31/05/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 31/05/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12264
presentato da
GIACHETTI Roberto
testo di
Mercoledì 1 giugno 2022, seduta n. 705

   GIACHETTI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   in data 9 maggio 2022 l'Aran e le parti sindacali hanno sottoscritto in via definitiva il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni centrali, periodo 2019/2021;

   a seguito di tale firma, dal giorno successivo, il contratto è entrato definitivamente in vigore ed esplicherà i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti rientranti nel comparto delle funzioni centrali;

   il Ccnl delle funzioni centrali dello Stato, all'articolo n. 43, comma 9, punto 2, lettera e), dispone che:

    «9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: (omissis)

    2. senza preavviso per: (omissis)

     e) condanna, anche non passata in giudicato:

      per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;

      quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

      per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;

      per gravi delitti commessi in servizio.»;

   la lettera «e» del punto 2 comma 9 dell'articolo n. 43, del Ccnl, rimanda direttamente ai delitti indicati degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 2012, cosiddetto «Decreto Severino», nel quale si contempla la condanna, anche non passata in giudicato, come causa di decadenza da cariche politiche di tipo elettivo e di Governo; tale decreto peraltro è oggetto di un referendum abrogativo; a parere dell'interrogante, la formulazione di tale norma contrattuale risulta primariamente censurabile laddove non abbia previsto la sospensione cautelare, ma il provvedimento interruttivo del rapporto di lavoro, a fronte di una sentenza non ancora passata in giudicato; inoltre tale formulazione violerebbe direttamente il principio di non colpevolezza previsto dall'articolo 27 della Costituzione della Repubblica italiana;

   tale principio è altresì contenuto nell'articolo n. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e implica il diritto di ciascuno di non essere considerato colpevole prima di una pronuncia definitiva, a tutela della sua onorabilità, reputazione ed integrità e nell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della Cedu che recita:

    «2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata»;

   infine la formulazione dell'articolo n. 43, comma 9, punto 2, lettera e), del Ccnl sembrerebbe in contrasto con l'articolo n. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 «Licenziamento disciplinare» che recita: «Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: (omissis) f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.», prevedendo quindi per l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso l'esistenza di una condanna penale definitiva e non una condanna «anche non passata in giudicato» –:

   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga opportuno adottare iniziative, anche a carattere normativo, volte a modificare le disposizioni recentemente previste dal Ccnl – comparto funzioni centrali in materia di licenziamento e superare l'eventuale contrasto con norme di rango costituzionale e di diritto europeo derivante dall'applicazione delle stesse.
(4-12264)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

licenziamento

diritto comunitario