ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12194

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 702 del 27/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: MORRONE JACOPO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 25/05/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/05/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12194
presentato da
MORRONE Jacopo
testo di
Venerdì 27 maggio 2022, seduta n. 702

   MORRONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 44, comma 10 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nel normare l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria mediante concorso interno per titoli, ha stabilito che a tutto il personale con qualifica di sovrintendente capo è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;

   con decreto del 12 maggio 2020 del direttore generale della Direzione Generale personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è stato bandito un concorso interno per 691 posti (606 uomini, 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, nel quale si legge che il concorso «è riservato per il cinquanta per cento dei posti, pari a 242 posti (212 uomini; 30 donne), al personale con la qualifica di sovrintendente capo. I vincitori di tale riserva conservano, a domanda, la sede di servizio. Il diritto alla conservazione della sede di servizio può essere esercitato esclusivamente dai sovrintendenti capo nel limite numerico dei 242 posti (212 uomini; 30 donne), corrispondente al 50 per cento della predetta riserva»;

   l'amministrazione penitenziaria ha deciso di salvaguardare il mantenimento della sede, a domanda, a soli 242 (212 uomini e 30 donne) sovrintendenti capo e non già a tutti, con una evidente disparità di trattamento e in apparente contrasto con la normativa di riferimento;

   il legislatore, infatti, nel decreto legislativo n. 95 del 2017 ha inteso riconoscere, ai sovrintendenti capo, peculiari e distintive qualità e caratteristiche che li differenziano dal resto dei vincitori non in possesso della qualifica di «sovrintendente capo» al momento della domanda di partecipazione al concorso;

   il sovrintendente capo, infatti, a differenza delle inferiori qualifiche, possiede un'anzianità non inferiore ai 15 anni, una professionalità e competenza del tutto analoga a quella di un «vice ispettore» del Corpo, una retribuzione annua, addirittura superiore a quella di un vice ispettore di Polizia penitenziaria in virtù dell'alto livello di responsabilità e professionalità raggiunti, una età anagrafica media di molto superiore ai cinquanta anni, che li espone a un pregiudizio maggiore in caso di cambiamento della sede di servizio;

   la disparità di trattamento, inoltre, risulta ancor più grave ed evidente, laddove il manifestato intento dell'amministrazione di assicurare il diritto del mantenimento – a domanda – delle sedi ai soli primi 212 uomini e prime 30 donne delle rispettive graduatorie finali, sia commisurato alla volontà di assegnare nelle sedi il restante 30 per cento, appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, ovvero l'intera aliquota b);

   i sovrintendenti capo, a differenza dei vincitori appartenenti al ruolo agenti/assistenti (aliquota b), hanno già svolto un corso di formazione della durata tre mesi – ex articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 – da sottufficiale del Corpo di polizia penitenziaria e, dunque, sono già tutti in possesso della qualifica (posseduta parimenti anche dagli appartenenti al ruolo degli ispettori di Polizia penitenziaria) di ufficiale di polizia giudiziaria;

   trattare quindi i sovrintendenti capo, tutti già aventi lo status giuridico di ufficiale di polizia giudiziaria e tutti con comprovata esperienza e professionalità, alla stregua di un appartenente al ruolo agenti assistenti, realizzerebbe una inammissibile disparità di trattamento;

   peraltro, sembrerebbe che a seguito delle numerosissime rinunce del personale vincitore di detto concorso (ben oltre le 100) avvenute prima dell'avvio del corso di formazione, a causa della supposta mobilità selvaggia, rimarrebbero esclusi dal diritto alla conservazione della sede a domanda, appena 70/80 sovrintendenti capo –:

   se e quali immediate iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per fare in modo che a tutti i vincitori in possesso della qualifica di sovrintendente capo sia riconosciuto il diritto al mantenimento, a domanda, della sede di servizio.
(4-12194)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

formazione professionale

istruzione professionale