ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12144

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 698 del 20/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 20/05/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 20/05/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12144
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Venerdì 20 maggio 2022, seduta n. 698

   BIGNAMI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, «decreto sostegni-ter», convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», riconosce un indennizzo a chi ha subito danni da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie. Nello specifico, il decreto prevede l'indennizzo per coloro che abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Covid-19, modificando in tal senso la legge 25 febbraio 1992 , n. 210;

   la novità introdotta dal decreto è che l'indennizzo spetterà, non solo in caso di obbligo vaccinale, ma anche alle categorie che, pur non essendo obbligate, hanno seguito le raccomandazioni ministeriali ricevendo il vaccino;

   dal 2001, a seguito del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000, n. 238), le competenze in materia di indennizzi, ai sensi della legge 210 del 1992 con decorrenza dal 1° gennaio 2001, sono state trasferite dal Ministero della salute alle regioni;

   in base alla sopracitata normativa, la domanda di indennizzo deve essere presentata, dall'interessato, all'azienda sanitaria locale di residenza, la quale svolge l'istruttoria, controllando la completezza della documentazione allegata richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Al termine della fase istruttoria l'azienda sanitaria locale invia la copia del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (Cmo) competente; quest'ultima convoca l'interessato e accerta la sussistenza del nesso causale tra l'infermità e la vaccinazione. La Cmo si esprime sulla qualifica di ascrizione dell'infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale contenente il giudizio è inviato all'azienda sanitaria e successivamente notificato ai diretti interessati. Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni e decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, la persona danneggiata risulti aver conoscenza del danno;

   alla luce di quanto esposto, in base alla normativa vigente, la competenza in caso di presentazione di richiesta di risarcimento danni è dell'Asl di residenza del soggetto danneggiato;

   sono giunte all'interrogante segnalazioni da parte di cittadini e di associazioni che lamentano un diniego da parte delle aziende sanitarie locali al ricevimento della richiesta risarcitoria per effetti avversi da vaccinazione anti Covid, sostenendo la non competenza delle Asl –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per fornire chiarimenti rispetto a quanto esposto in premessa, anche al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine alle norme riguardanti la competenza risarcitoria.
(4-12144)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

indennizzo

aiuto alle imprese

politica di sostegno