ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12066

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 692 del 11/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: SPENA MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/05/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/05/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12066
presentato da
SPENA Maria
testo di
Mercoledì 11 maggio 2022, seduta n. 692

   SPENA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel 1988, l'allora Governo De Mita emanò il decreto-legge n. 511 del 1988 successivamente convertito, con modificazioni, l'anno successivo, nella legge n. 20 del 1989, che, sulla base della «straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale» e «al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», impose una serie di addizionali sulle accise locali all'energia elettrica;

   il sopramenzionato decreto-legge prevedeva che le Province potessero prelevare un'addizionale a proprio favore «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese» con la facoltà di incrementare detta misura;

   queste maggiorazioni sono state confermate nell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata poi abrogata dal Governo Monti nel 2012 – e disapplicata in relazione alle annualità precedenti – con un decreto poi convertito in legge che ha recepito le direttive dell'Ue relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica dopo che nel 2011 la Corte di Giustizia Europea aveva dichiarato incompatibile la normativa italiana con quella europea;

   con sentenza n. 27101/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica istituita dal Governo De Mita andava in realtà disapplicata sin dall'epoca dell'entrata in vigore della direttiva Ce n. 118 del 2008 perché il tributo non possedeva una «finalità specifica» come stabilito nell'articolo 1 della direttiva;

   due sentenze della Cassazione del 2019 avevano chiarito che i consumatori avevano il diritto di ricorrere davanti al giudice civile per la restituzione di quanto non dovuto dopo il 2008 e che per ottenere il rimborso dell'addizionale indebitamente pagata il consumatore finale può agire nei confronti del fornitore;

   secondo la Cassazione, le imprese che hanno pagato più del dovuto possono rivalersi in giudizio sul fornitore di energia che aveva contratto nel biennio 2010-2011 il quale poi a sua volta – qualora condannato – può ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria;

   Confindustria ha quantificato in 3,4 miliardi di euro l'ammontare corrisposto e non dovuto nel 2010 e nel 2011, specificando che la spesa massima che un'azienda può aver sostenuto per le accise illegittime è pari a 27 mila euro annui;

   quest'addizionale provinciale addebitata nelle bollette elettriche fino al 2012 sui consumi mensili fino a 200.000 kWh ha pesato, pur essendo illegittima, sul bilancio di decine di migliaia di imprese commerciali italiane, non solo colossi multinazionali ma anche moltissime pmi;

   di recente il gruppo Leonardo ha avviato nei confronti del fornitore, di energia un procedimento monitorio che, come spiega «Il Sole 24 Ore» in un articolo del 10 maggio 2022, «prevede fin da subito un decreto ingiuntivo che, ove non impugnato, diventa definitivamente esecutivo già dopo 40 giorni. In caso contrario, come per Leonardo, alla prima udienza si può comunque chiedere al giudice la provvisoria esecutività dell'ingiunzione stessa. In sostanza, nel giro di qualche mese l'impresa può ottenere la restituzione dell'accisa in attesa poi della sentenza definitiva»;

   va considerato il drastico aumento del prezzo dell'energia elettrica scaturito dallo scoppio della crisi ucraina e che sta mettendo in grande difficoltà le imprese italiane, talvolta costrette persino a chiudere per gli insostenibili costi di produzione –:

   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza, anche di tipo normativo, per individuare una soluzione condivisa nel meccanismo di restituzione dell'imposta indebita che consenta di dare ossigeno a quelle imprese commerciali legittimate a rivalersi sulle società elettriche senza ingolfare il sistema giudiziario e senza ulteriori esborsi dell'Amministrazione finanziaria su spese per consulenze e costi giudiziari.
(4-12066)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa commerciale

accisa

energia elettrica